Comuni e Province e i bambini abbandonati di Cristina Sotgia

1) Le forme di assistenza ai fanciulli abbandonati.

 bambinoIn Italia l’esigenza di una legge uniforme e specifica di assistenza all’infanzia abbandonata, con l’introduzione di fondamentali miglioramenti, si fa sentire in maniera più pressante a partire dall’unificazione nazionale. Questo perché dopo il 1861, tra i diversi ordinamenti esistenti nel paese in materia di infanzia abbandonata, non vi era alcuna omogeneità. Ciò determinava una diversità di organizzazione dell’assistenza ai trovatelli tra regione e regione[i] che faceva sentire particolarmente la mancanza di una legge nazionale.

Più precisamente, erano motivo di differenziazione i metodi di raccolta dei fanciulli abbandonati, soprattutto tra il centro-nord ed il sud d’Italia. Infatti, nei Comuni meridionali, e principalmente in Sicilia, alla fine dell’Ottocento esistevano ancora moltissime ruote, mentre esse erano state quasi tutte abolite negli altri Comuni del Regno.

Non è facilmente spiegabile questa resistenza alla chiusura di un mezzo di accettazione dei bambini quale era il torno, considerato ormai incivile anche dai contemporanei e ritenuto dalle Deputazioni provinciali causa di numerosi abusi con conseguente aggravio dei bilanci delle amministrazioni locali.

Il fatto che le amministrazioni provinciali della Sicilia e delle altre regioni meridionali si mostrassero restie alla chiusura delle ruote poteva significare che essi non vedessero nei torni una spinta all’aumento delle esposizioni, oppure che questa riforma non si adattasse alla mentalità e alle abitudini della popolazione.

Ciò che non va dimenticato è che, sebbene alcuni progetti di legge sull’infanzia abbandonata fossero stati presentati in Parlamento[iii], nel tentativo di colmare il vuoto di una regolamentazione uniforme e completa della materia, questi non furono in realtà neppure discussi e la legislazione sull’assistenza in Italia, per tutta l’epoca presa in esame, sarà sempre caratterizzata da una grande varietà organizzativa tra provincia e provincia.

Fino al 1867 l’elemento comune a tutti i brefotrofi e ai centri di raccolta degli esposti è il metodo di accettazione dei neonati attraverso la ruota. Fanno eccezione alcune zone dell’Italia centrale, ove vigeva il “sistema misto di ammissione” per mezzo della ruota oppure attraverso un ufficio diretto di consegna[iv].

I bambini venivano in ogni caso accolti senza alcun controllo e così illegittimi, legittimi, figli di povera gente e no entravano a far parte della “categoria degli esposti”.

Allo stesso modo si può dire che le uniche norme legislative e disposizioni sull’assistenza e sul mantenimento degli esposti del tempo erano contenute in alcuni articoli del Codice Civile e del Codice Penale e nella legge comunale e provinciale.

Ci soffermeremo brevemente ad esporre e a commentare queste poche disposizioni che accomunavano tutto il Regno nella materia delle esposizioni. Il Codice Civile stabiliva, all’art. 377, che il cittadino, in caso di ritrovamento di un neonato in luogo pubblico dovesse “farne la consegna all’Ufficiale di Stato civile colle vesti e cogli oggetti ritrovati presso il medesimo e dichiarare tutte le circostanze del tempo e del luogo in cui (fosse) stato ritrovato”. Si stendeva poi un “processo verbale di consegna”[vi] in cui si enunciava anche l’età apparente del bambino, il sesso, il nome che gli veniva imposto d’ufficio e l’autorità civile cui sarebbe stato consegnato. Se il neonato veniva abbandonato in un brefotrofio, la direzione, per l’art. 378 del C.C., doveva trasmettere al Sindaco, entro tre giorni, la dichiarazione che il bambino viveva presso l’ospizio, “indicando il giorno e l’ora in cui(era stato) raccolto il fanciullo esposto, il sesso, l’età apparente e gli oggetti ritrovati presso il medesimo”. Doveva poi indicare il nome e il cognome dati al bambino e il numero d’ordine con cui era stato iscritto nei registri dell’istituto.

Per gli illegittimi la dichiarazione di nascita poteva, secondo l’articolo 378 del C.C., contenere “il nome e il cognome , la professione e il domicilio della madre”, purché constasse “per atto autentico che questa acconsentisse alla dichiarazione”.

Se la madre si opponeva nessuno poteva obbligarla a denunciare il proprio nome sull’atto di nascita del bambino, come risulta anche da vari pareri emessi dal Consiglio di Stato[vii].

Ma gli articoli del Codice Civile maggiormente contestati erano il 189 e il 190, relativi alle indagini sulla paternità e sulla maternità.

Il primo non ammetteva alcuna ricerca sul padre del bambino “fuorché nei casi di ratto o di stupro violento, quando il tempo di essi rispond(esse) a quello del concepimento”. Il secondo stabiliva che “le indagini sulla maternità sono ammesse[viii]. Il figlio che reclama la madre deve provare d’essere identicamente quel medesimo che fu da lei partorito[ix]. Non è però ammessa la prova per testimoni se non quando vi sia già un principio di prova per iscritto, o quando le presunzioni e gli indizi risultanti da fatti già certi siano abbastanza gravi per determinare l’ammissione”.

Benché la ricerca della maternità potesse essere promossa solo dal figlio, alcuni brefotrofi introdussero nei loro regolamenti disposizioni che autorizzavano indagini sulle madri dei bambini abbandonati[x] al fine di evitare l’esposizione di legittimi o di illegittimi riconosciuti, o quella di bambini provenienti da altri Comuni e Province.

A parere di alcuni giuristi queste ricerche violavano il Codice Civile negli articoli 190 e 376 suindicati. Secondo altri invece l’istituto, quale tutore legale dell’esposto minorenne, poteva compierle.

Comunque il Consiglio di Stato si mantenne sempre contrario a tali indagini.

Col passare del tempo divennero sempre più numerosi i fautori di una revisione degli articoli 189 – 190 – 376 del Codice Civile. Infatti già nel Congresso internazionale di Beneficenza tenutosi a Milano nel 1880, si votò una mozione che auspicava una “dichiarazione obbligatoria della maternità all’ufficio di Stato civile, cogli effetti legali del riconoscimento[xii].

Tuttavia secondo alcuni giuristi la dichiarazione obbligatoria della maternità avrebbe costituito motivo di discriminazione se non si fossero parallelamente autorizzate le ricerche sulla paternità.

Molte erano però le obiezioni che si muovevano contro le indagini sul padre del figlio naturale, quali l’impossibilità di prove certe, l’incoraggiamento ai ricatti, il turbamento della pace delle famiglie, gli abusi che potevano sorgere ai danni di persone innocenti.

Alla Camera sono stati presentati due progetti di legge per la riforma dell’art. 189 del C.C., dagli onorevoli Salvatore Morelli ed Emanuele Gianturco, rispettivamente nel 1879 e nel 1889, ma entrambi i disegni non completarono l’iter parlamentare.

I sostenitori della dichiarazione obbligatoria della maternità negli atti di nascita e delle indagini sulla paternità vedevano in questi provvedimenti il principale strumento per combattere la piaga dell’esposizione in Italia. All’esposto si sarebbe sostituito il figlio naturale riconosciuto e i genitori, se indigenti, sarebbero stati aiutati economicamente. Ma soprattutto si riteneva necessario eliminare l’inumana distinzione di madri legittime e naturali, offrendo alla madre, solo perché tale, i mezzi per compiere tutti i doveri privati e sociali della maternità. Ciò avrebbe sicuramente contribuito a far scomparire anche la gestazione clandestina per non aver più ragione di essere.

Se consideriamo la legislazione penale[xiii] essa sanciva, agli artt. 506 e 513, le pene relative all’abbandono dei bambini e alla mancata presentazione degli stessi al Sindaco, nel caso fossero stati trovati in luogo pubblico. Veniva punita, all’art. 509, solo l’esposizione dei neonati in posti pubblici; il luogo solitario costituiva un’aggravante e così pure il ferimento o la successiva morte del bambino.

Il nuovo Codice Penale Zanardelli del 1889[xiv] puniva con l’art. 362 anche l’abbandono dei bambini in un ospizio di trovatelli, qualora fossero legittimi o naturali riconosciuti, ma contemporaneamente, introduceva l’attenuante per chi agisse in nome del proprio onore, di quello della moglie o della sorella, applicabile sia all’esposizione in luogo pubblico, che a quella nei brefotrofi.

Abbiamo già accennato all’estrema carenza di disposizioni legislative sul trattamento degli esposti. Infatti, l’unica norma in proposito era l’art. 237 della legge comunale e provinciale 20 marzo 1865 N. 2248 (allegato A) che stabiliva: “Fino alla promulgazione di un’apposita legge speciale, le spese pel mantenimento degli esposti saranno a carico dei Comuni e delle Province, in quella proporzione che verrà determinata dal decreto reale sentiti previamente i Consigli provinciali e il Consiglio di Stato”.

Tuttavia l’“apposita legge speciale” non veniva mai promulgata e l’art. 237, negli stessi termini, divenne l’art. 271 della nuova legge comunale e provinciale del 10 febbraio 1889 N. 5921. Così la ripartizione delle spese tra Comuni e Province veniva regolata da vari decreti reali[xv] sulla base anche della Circolare ministeriale 24 marzo 1866, che stabiliva ci si dovesse discostare il meno possibile dallo stato di cose allora vigente, data la transitorietà dei provvedimenti. Perciò il criterio di ripartizione delle spese tra Comuni e Province non risultò uniforme per tutto il territorio nazionale, mentre gli oneri vennero suddivisi in proporzione al numero degli abitanti anziché in rapporto agli esposti assistiti[xvi].

A completamento dell’attività legislativa volta ad uniformare le normative riguardanti gli esposti va citata l’opera delle diverse Deputazioni provinciali italiane e quella di Sassari[xvii].

Tendente a questa esigenza è la lettera che la Deputazione provinciale di Milano inviava, nel marzo 1907, nella persona del suo Presidente, Manusardi, al Presidente della Deputazione provinciale sassarese.

Oggetto della missiva erano infatti gli oneri che quella provincia sosteneva interamente per il mantenimento degli esposti.

In essa si sottolineava come le spese, imposte dalle leggi alla Provincia, andavano facendosi sempre più gravi, mentre le condizioni sociali del momento non permettevano di abolire o ridurre le spese facoltative, che pure erano in continuo aumento per il verificarsi di nuovi bisogni, di nuove necessità.

Si aggiungeva, inoltre, di volersi avvalere, come appariva giustificato dalle facoltà consentite dalla legge stessa, della possibilità di sopperire ad talune spese attraverso il concorso di altri Enti, e ciò doveva essere fatto, si continuava, “…pur riconoscendo le ristrette condizioni di questi, per ragioni di equità verso i propri contribuenti e per un principio di regolare e rigida amministrazione”. L’intento dichiarato era dunque quello di richiedere il concorso dei Comuni nelle spese di sostentamento degli esposti, “…a ciò autorizzato dalla disposizione dell’art. 299 della vigente legge comunale e provinciale”. La lettera era stata inviata allo scopo di procedere ad una inchiesta informativa “…su come le consorelle Provincie si sono contenute al riguardo”.

Di diverso oggetto, ma ugualmente significative, risultano le due richieste, inviate dalla Deputazione provinciale di Catania, il 10 settembre 1909, in merito alle medaglie di riconoscimento per gli esposti e alle norme regolamentari inerenti l’indagine sulla maternità.

Riguardo all’oggetto della prima comunicazione, l’amministrazione citata chiedeva alla consorella di Sassari di conoscere il sistema tenuto dai brefotrofi da essa dipendenti, in merito al contrassegno da assegnare a ciascun esposto, specificando cioè se la medaglina (usata come segno di identificazione) fosse appesa al collo del bambino con laccio di seta o metallico.

In ogni caso si pregava per l’invio di un campione di detto laccio con l’indicazione del prezzo e della ditta che lo forniva.

La seconda lettera della Deputazione provinciale di Catania chiedeva, invece, notizie sulle disposizioni regolamentari circa l’indagine della maternità nel servizio degli esposti dell’amministrazione provinciale sassarese.

Prontamente, la nostra Deputazione, il 26 ottobre 1909, informava che “…Nessuna indagine sulla maternità dei fanciulli esposti si fa in questa Provincia, nè vi sono speciali norme di procedura a questo riguardo. Qui gli esposti…”, continuava la comunicazione, “…vengono consegnati da chi li trova ai Sindaci dei Comuni ove avviene l’esposizione, dai quali vengono affidati a nutrici, che li allevano mediante paga mensile che varia da 12 a 15 lire sino agli otto anni; e se poi li tengono e li avviano ad un’arte o professione, dopo la 3a elementare, sino ai sedici anni, percepiscono un premio di lire 180.

Le spese del loro mantenimento sono per un terzo a carico di quest’amministrazione e per due terzi a carico dei Comuni…”.

Degna di nota appare anche la deliberazione del Consiglio provinciale di Sassari, approvata nella seduta del 9 settembre 1909, avente per oggetto le osservazioni alla legge sugli esposti e infanzia abbandonata, dibattuta in quell’epoca dall’Unione delle Province d’Italia (comprendente le varie Deputazioni del Regno) con la Circolare N° 228 e 229, contenenti la relazione, e i suoi voti di modificazione, che detta Unione presentava ai rappresentanti politici “…affinché, in Parlamento si adoperino per l’adozione di detti emendamenti”.

Il Consiglio provinciale di Sassari approvava all’unanimità la proposta del relatore dell’Unione delle Province e, nell’occasione si raccomandava alla Deputazione che studiasse “…se convenga d’impiantare il servizio dei fanciulli esposti presso gli uffici provinciali, al pari di quanto si fa nella provincia di Cagliari”. Il Presidente della Deputazione accettava la raccomandazione e in proposito la stessa Deputazione inviava, il 26 giugno 1910, alla Deputazione provinciale di Cagliari, richiesta di maggiori possibili chiarimenti “…sull’andamento di detto servizio, sul pagamento delle balie e oneri, così pure un esemplare del regolamento con cui è disciplinato assieme ai vari moduli degli stampati in uso”.

Di fatto, le disposizioni legislative sul mantenimento degli esposti, nell’epoca considerata, appaiono estremamente carenti, come abbiamo già avuto modo di commentare. L’unica norma in materia è contenuta nella già citata legge comunale e provinciale e nel regolamento per l’esecuzione della predetta legge, approvato con Regio Decreto 19 settembre 1899 N. 394.

Sappiamo che la citata norma si limitava ad attribuire il carico per il mantenimento degli esposti alle Province e ai Comuni.

Ma il criterio di ripartizione delle spese tra Comuni e Province, come abbiamo visto[xxvi], non è uniforme per tutto il territorio nazionale, mentre gli oneri sono suddivisi in proporzione al numero degli abitanti e non a quello degli esposti assistiti.

Così situazioni diverse si rilevano, ad esempio, in Lombardia, dove la maggior parte delle spese risultano a carico delle Province; in Sardegna, Toscana, Emilia, Marche ed Umbria le spese gravano soprattutto sui Comuni (i due terzi dalle amministrazioni civiche contro un terzo della provincia); mentre nel Napoletano e in Sicilia gli oneri sono divisi a metà tra Comuni e Province.

Sempre secondo la legge in parola, le spese per il mantenimento degli esposti non sarebbero state a carico delle amministrazioni locali in quei luoghi dove esistevano ospizi speciali per l’infanzia abbandonata, eretti in opere pie e in grado di sopperire a tutti gli oneri con le proprie rendite.

In pratica ciò non avveniva in nessun istituto, e i brefotrofi contribuivano alle spese per gli esposti in misura molto minore che i Comuni e le Provincie.

Se la legge comunale e provinciale inseriva tra le spese delle amministrazioni locali anche quelle per il mantenimento dell’infanzia abbandonata, nessun cenno faceva, tuttavia, sul modo in cui questo servizio avrebbe dovuto essere regolato e la corrispondenza sulla materia, che intercorreva tra le varie Deputazioni del Regno, ne costituisce un esempio significativo.

Per Sassari e la sua provincia la cura dei trovatelli era condivisa nella misura dei due terzi, in rapporto all’entità della popolazione, a carico delle amministrazioni civiche, e di un terzo a carico della Deputazione provinciale.

Quest’ultima regolava la materia attraverso il “Regolamento per il servizio esposti”[xxix], approvato dal Consiglio provinciale e dal Consiglio di Prefettura in ventidue articoli contenenti tutte le disposizioni necessarie a consentire un’adeguata assistenza ai fanciulli abbandonati.

La competenza territoriale della Deputazione provinciale si estendeva a tutta la provincia di Sassari, nella quale erano compresi, oltre al Circondario di Sassari, quello di Alghero, Tempio, Ozieri e Nuoro.

Nel descrivere sommariamente il contenuto degli articoli del “Regolamento” illustriamo contemporaneamente le varie fasi dell’assistenza fornita ai trovatelli dal momento del loro inserimento nell’apposito “Registro generale degli esposti” fino al momento in cui cessavano di essere a carico delle amministrazioni comunale e provinciale.

Accettato l’esposto da parte del Sindaco, con l’assegnazione di un nome e di un cognome e la sua iscrizione nel “Registro generale esposti” si procedeva alla consegna di una medaglia in metallo, indicante il numero d’ordine progressivo corrispondente al numero del “Registro generale” e del libretto della balia, da tenere appesa al collo del fanciullo, che “…la dovrà portare costantemente, fino a raggiungere l’età di anni sette”.

Il regolamento stabiliva, inoltre, che l’autorità comunale competente (il Sindaco o un suo delegato) provvedesse al collocamento e mantenimento del trovatello, affidandolo alla nutrice e curando che quest’ultima fosse in possesso dei requisiti necessari e a conoscenza degli obblighi imposti, quali “…provvedere all’esposto vitto, vestito, abitazione e dargli una buona educazione religiosa e morale, mandandolo alla scuola, esercitandolo sulla agricoltura od in un’arte o mestiere, senza aggravarlo di fatiche superiori alle sue forze”.

Per ogni fanciullo veniva rilasciato alla nutrice un libretto a stampa, contenente le generalità dell’infante, un estratto del regolamento (nella parte riguardante i doveri delle nutrici) e vari “tagliandi” corrispondenti ai mesi per i quali era dovuta la mercede di baliatico.

I tagliandi stessi comprendevano, da una parte, il certificato di esistenza in vita dell’esposto, da rilasciarsi dal Sindaco del Comune ove risiedeva la balia, e dall’altra l’ordine di pagamento del baliatico.

Nei casi di manifesta intenzione di voler riconoscere, legittimare o adottare il trovatello veniva effettuata la restituzione da parte della balia che lo aveva in consegna o il richiamo da parte del Sindaco, sempre con l’approvazione della Deputazione provinciale.

Alla fine di ogni trimestre un’apposita Commissione di Vigilanza composta dal Sindaco, dal parroco, dal medico condotto o dei poveri, “…e in mancanza di alcuno di essi un assessore[xxxii], veniva incaricata in ogni Comune ove si allevavano esposti, di procedere a visita per “…constatarne l’esistenza, il lodevole stato di governo, e per assicurarsi che le nutrici godono buona salute e si mantengono atte a proseguire una proficua lattazione”.

2) Gli altri assistiti.

Un discorso a parte va riservato ad un’altra categoria di assistiti nell’ambito dell’assistenza ai fanciulli abbandonati[xxxiv].

Parliamo di quei bambini che, pur non rientrando nella categoria riservata ai “figli d’ignoti” e non potendo quindi essere iscritti nel “Registro generale degli esposti”, necessitavano per particolari condizioni della famiglia di appartenenza (estrema indigenza, malattia grave o carcerazione di uno o entrambi i genitori) della medesima assistenza riservata ai trovatelli.

E’ da rilevare in proposito come tali condizioni si verificassero e si presentassero, sebbene non frequentemente, ai Sindaci dei Comuni del Sassarese, unici organi competenti nei casi di bambini legittimi o illegittimi riconosciuti a provvedere, senza il concorso finanziario dell’amministrazione provinciale, al loro sostentamento.

Tale assistenza, praticata dalle municipalità a favore dei fanciulli orfani, legittimi o naturali riconosciuti di famiglia indigente, è segnalata, sebbene in maniera saltuaria (data la carenza di precisione e di continuità dei dati rilevati) in alcuni documenti che citavano particolari casi, oppure attraverso le notizie inerenti l’amministrazione dei fondi di bilancio stanziati per questo ramo dell’assistenza.

Un esempio significativo è costituito dalla delibera del Consiglio comunale di Sassari, del 5 febbraio 1887, avente per oggetto un provvedimento di “continuazione sussidio baliatico” di lire 8, per tutto l’anno in corso. Nella stessa delibera si specificava che “…detto sussidio però non veniva prelevato dal fondo stanziato in bilancio per il mantenimento esposti – e per il quale concorre la Provincia – ma dal fondo speciale destinato a sussidiare quelle povere madri che per mancanza di latte non possono allevare i propri figli”. Si trattava della ammissione (secondo l’art. 131 della legge comunale e provinciale 10 febbraio 1889 N. 5921) al “gratuito patrocinio” da parte del Comune competente. Ciò avveniva in seguito alla certificazione, da parte dell’Agente delle imposte dirette e del catasto, di “nullatenenza” della richiedente madre naturale e dell’attestazione del suo “stato di povertà” da parte del Comune stesso.

Da quanto appena descritto si evince che i benefici dell’assistenza ai figli legittimi o agli illegittimi di madre nota fossero di competenza e ad esclusivo carico delle amministrazioni civiche.

La Deputazione provinciale, da parte sua, quando veniva consultata dai Comuni in merito all’iscrizione degli infanti nel “Registro generale degli esposti”, non sempre mostrava la propria disponibilità a tralasciare i casi “dubbi” di esposizione, se esisteva l’eventualità di poter individuare la madre naturale.

Questo perché, come già precedentemente accennato, l’assistenza ai figli legittimi o agli illegittimi di madre conosciuta, era a completo carico dell’amministrazione comunale, la quale solo nel caso di un inserimento del fanciullo nel citato “Registro generale esposti” poteva contare sul concorso negli oneri da sostenere per il suo mantenimento.

Eppure, malgrado questi accorgimenti adottati dagli enti competenti al fine di evitare la confusione tra bambini legittimi, illegittimi riconosciuti ed esposti in senso stretto, il segreto assoluto che circondava la maternità illegittima, favorito dalle disposizioni contenute negli articoli 189 e 190 del Codice Civile[xxxviii], consentiva di fatto che anche dei bambini legittimi potessero essere dichiarati “figli d’ignoti”. In questo modo si riusciva ugualmente ad aggirare l’ostacolo del riconoscimento. Così accadeva che nelle case di maternità annesse ai brefotrofi le donne potessero partorire ed abbandonare poi i propri figli senza riconoscerli.

In modo analogo ciò avveniva per le donne che partorivano a casa con l’aiuto di una levatrice, che si incaricava di consegnare il neonato all’Ufficiale di Stato civile, denunciandolo come figlio di “…donna che non vuole essere nominata”.

Come già illustrato nel precedente paragrafo, gli stessi artt. 506 e 513 del Codice Penale sancivano le pene relative all’abbandono dei bambini e la mancata presentazione degli stessi al Sindaco nel caso fossero stati trovati in luogo pubblico. Inoltre il già citato nuovo Codice Penale Zanardelli del 1889[xl] all’art. 362 considerava reato l’abbandono dei bambini in un brefotrofio qualora fossero legittimi o naturali riconosciuti. Tuttavia il nuovo codice introduceva un’attenuante per chi agisse in nome dell’“onore proprio o della moglie o della sorella”, applicabile tanto all’abbandono in luogo pubblico quanto a quello nei brefotrofi.

Quest’ultima disposizione non contribuiva certo a combattere la mentalità o i pregiudizi dell’epoca, in nome dei quali spesso si giustificava e si considerava indispensabile l’abbandono dei bambini illegittimi da parte della madre perché visti solo come “figli della colpa” e come fonte di scandalo.

Se osserviamo le tabelle N. 6 e 7 (indicanti la prima la percentuale degli esposti sui nati in Italia nel 1869 e nel 1880, la seconda gli illegittimi riconosciuti, non riconosciuti ed esposti nel triennio 1879/81) notiamo che se in Sardegna, per mancanza di ruote, il numero degli esposti era minimo, erano invece numerosi i figli illegittimi. Infatti la Sardegna segnava il 2,9% di illegittimi contro una media nazionale pari all’1,2%.

In proposito appare ulteriormente indicativa la tabella N. 8, ripartita in illegittimi riconosciuti, illegittimi non riconosciuti ed esposti in Italia, dal 1891 al 1900, che ci riporta i valori percentuali attribuiti a ciascuna regione[.

I dati raccolti in merito a questa categoria di assistiti non possono essere considerati rilevanti da un punto di vista quantitativo poiché il loro numero appare irrisorio, così come del resto il numero delle esposizioni per i Comuni del Circondario di Sassari.

Ci limiteremo, pertanto, a segnalare i singoli casi, rilevati direttamente dalle fonti esaminate che riteniamo significativi ai fini del nostro studio.

L’amministrazione comunale di Ittiri, nell’anno 1890, inseriva tre bambine, Baingia Pinna, M. Rita Mura e Baingia Maria Simon, tra gli infanti assistiti dal Comune, assegnandole rispettivamente alle balie Antonica Salaris, M. Francesca Masala e M. Grazia Simula. Si può solo ipotizzare, in questo specifico caso, che si trattasse di orfane bisognose o comunque illegittime di madre nota, giacché mancano ulteriori precisazioni in merito alla loro condizione che non ci consentono di azzardare conclusioni diverse[xliv].

Senz’altro degne di nota ci appaiono due diverse situazioni, rilevate in epoche differenti, nel Comune di Osilo.

Il primo caso, riferito al periodo che va dal 1885 al 1889, riguarda i rapporti intercorsi tra l’amministrazione civica e la balia Filomena Altea, di Osilo, che allevava il fanciullo Paolo Farina, per il quale percepiva un baliatico mensile di lire 10. La nutrice l’8 febbraio 1889 (data corrispondente alla scadenza del beneficio del sussidio mensile per superamento dell’età di otto anni da parte del bambino affidatogli), inoltrava domanda per la concessione del prolungamento del baliatico stesso, e a tal fine, dichiarava: “…Fin dal gennaio 1885 l’amministrazione comunale, con apposito deliberato, le affidava in custodia ed educazione un ragazzo dell’età di anni cinque a nome Farina Fiori Paolo, figlio dei viventi Giarme e Vittoria, pure di Osilo, dai quali il ragazzo venne abbandonato in seguito a separazione personale dei coniugi genitori, i quali non hanno contratto matrimonio civile…”.

La Altea teneva in particolare a sottolineare la sua condizione di povertà, aggiungendo inoltre che il ragazzo era ancora incapace a qualsiasi lavoro e che frequentava giornalmente la scuola. Tutto ciò affinché l’amministrazione accogliesse la sua istanza. La mancanza di altre notizie in merito al caso lascia in sospeso la sua conclusione.

Il secondo fatto verificatosi ugualmente nel Comune di Osilo, attiene ad una lettera, datata 12 marzo 1909, che la Deputazione provinciale inviava al Sindaco. In essa si precisava che la sola bambina regolarmente iscritta nel “Registro generale esposti” risultava essere Maurizia Giglio, mentre gli altri tre bambini, ugualmente assistiti dall’amministrazione civica, Migheli Giovanni (nato il 15 ottobre 1908), Fiore Maria (nata il 7 maggio 1906) e Fiore Agostino (nato il 16 agosto 1894) non erano stati inseriti nell’apposito registro. Ciò lasciava supporre, continuava la nota della Deputazione, che questi altri infanti “…non si ritennero come esposti nel vero senso della legge e del regolamento vigente in questa Provincia, giacché esposti non furono e si conoscevano anzi le rispettive madri, alle quali incombeva l’obbligo dell’allevamento, alla cui mancanza eventuale devono provvedere i Comuni senza il concorso della Provincia…”.

In realtà, dei tre bambini citati, il primo, Giovanni Migheli, era un orfano di entrambi i genitori, mentre degli altri due esisteva una controversia, riguardante l’ultimo, Agostino Fiore, tra la Deputazione e la balia del fanciullo, Luigia Federici, di Osilo. Quest’ultima aveva, infatti, inoltrato domanda (scritta da persona di sua fiducia perché analfabeta) di concessione del premio-balia di lire 180, a termini dell’art. 13 del regolamento provinciale vigente, per aver allevato il bambino Agostino Fiore dall’anno di nascita (1894) quando le era stato affidato dall’amministrazione civica “…con tante cure perché gravemente ammalato…non riusciva a reggersi fino al sesto anno di vita”. Nella stessa domanda si precisava che il fanciullo aveva frequentato la 3a e la 4a elementare e che, in quel tempo, era apprendista muratore.

L’istanza della Federici era respinta dalla Deputazione provinciale il 10 dicembre 1910, con la seguente motivazione: “…perché non si riconosce nel giovinetto Fiore la qualità di esposto, ma come illegittimo, sia perché si conosceva il nome della madre, sia perché non era iscritto nel “Registro generale degli esposti”.

La balia non si arrendeva a queste difficoltà e in data 23 marzo 1911 inviava nuova istanza, nella quale esibiva il certificato di nascita del fanciullo, dal quale risultava che era figlio di ignoti.

A questo punto della controversia era interessato anche il Sindaco di Osilo, il quale dichiarava che, benché non si conoscessero i genitori del Fiore “…pure privatamente si…(era)…venuto a sapere che egli è figlio di una povera sordomuta, certa Ledda Maria Peppa, che non volendo tenere presso di sé il neonato tentò di sottrarlo o sopprimerlo, tanto che quest’amministrazione sentì la necessità e il dovere di affidarlo ad una nutrice, che fu appunto la Federici, la quale lo allevò dietro la corresponsione di un sussidio mensile di lire 12…”.

La vertenza si concludeva col parere finale della Deputazione provinciale sulla vicenda. Con esso si stabiliva di concedere il “premio” di lire 180 alla balia Federici, a condizione che il Fiore venisse regolarmente iscritto nel “Registro esposti” di Osilo.

La complessa vicenda, che vedeva coinvolti il Fiore Agostino e la sua balia necessita di un’ultima precisazione che, anziché chiarire eventuali punti oscuri, getta ulteriori ombre sulla già ingarbugliata storia.

Il bambino era nato in casa di Maria Ledda, sorella della citata sordomuta, Maria Peppa, che lo denunziò all’ufficio di stato civile come “figlio di donna che non vuole essere nominata”. Il Sindaco però notificava che “…il Fiore Agostino era stato iscritto nei libri di battesimo col nome Ledda Giovanni, e con questo nome pure iscritto nelle scuole elementari, dove aveva sostenuto l’esame di proscioglimento”. Il fanciullo risultava svolgere il mestiere di garzone nella rivendita di un certo Giovanni Prigou[xlvi].

Ancora diverso il caso presentato dal Comune di Ossi che nell’anno 1867, inviava un deliberato (del quale chiedeva approvazione alla Deputazione provinciale) in merito al ricorso di un certo Lubinu Giommaria, di Ossi, per la concessione, da parte dell’amministrazione comunale, di un sussidio di baliatico per almeno sei mesi a favore dell’ultimo dei suoi figli. Il richiedente dichiarava di essere rimasto vedovo con due bambini, uno di cinque anni e l’ultimo di 20 giorni, e di non trovare mezzi sufficienti per l’allattamento del neonato “…per essere privo di beni di fortuna”.

Nelle osservazioni contenute nel prospetto “Statistica fanciulli esposti, 1878-1884”, per il Comune di Perfugas, si legge: “…Vi è una bambina che ha entrambi i genitori e che è alimentata dall’amministrazione civica…”. Da quanto citato è possibile rilevare lo stato di legittimità dell’infante, ma non si danno ulteriori notizie sull’assistita. Probabilmente il Sindaco intendeva solamente informare la Deputazione dell’esistenza di un solo bambino a carico del Comune.

A Portotorres, per l’anno 1913, l’amministrazione prendeva in carico l’infante Giuliana Sotgiu, nata a Sassari all’ospedale civile il 14 aprile, figlia di Maria Rita Esposito, moglie del bracciante Giovanni Sotgiu, domiciliati a Portotorres. Il Consiglio comunale deliberava il sussidio per l’allattamento della bambina (la cui madre si trovava ricoverata al manicomio di Sassari) per la durata di un anno, da corrispondere alla balia Anna Maria Ruzzetta, di Portotorres. La stessa nutrice aveva insistito per ritirare la neonata, promettendo al Sindaco che l’avrebbe adottata come figlia e poi ne avrebbe assunto il mantenimento e la custodia. Di fatto, alla scadenza della corresponsione del sussidio, la balia dimenticava le promesse fatte e chiedeva il prolungamento del pagamento del baliatico all’amministrazione. Il Sindaco rifiutava la concessione di proroga alla Ruzzetta perché non aveva diritto “…visto che la bambina da lei allevata…(aveva)…un padre e dei parenti”.

Anche in questo caso la vertenza tra balia e amministrazione cittadina non si chiudeva poiché la prima inoltrava ulteriore ricorso al Presidente della Provincia, allegandovi la dichiarazione del mancato riconoscimento del padre della bambina (assente da tre anni da Portotorres perché marinaio) e sottolineando di avere presso di sé, già da un anno, la piccola Giuliana Sotgiu. Anche l’epilogo di questa vicenda, estremamente significativa, non ci è consentito conoscerlo per l’assenza delle notizie conclusive.

Talvolta era la stessa amministrazione comunale che tentava di coinvolgere la Deputazione provinciale nella contribuzione delle spese da sostenere a favore di qualche fanciullo illegittimo, di madre nota.

E’ questo il caso del Comune di Sennori che inviava richiesta alla Deputazione di iscrizione nel “Registro generale esposti” dell’infante Maria Gavina Marras, nata il 6 agosto 1908 da Rosa Marras ved. Serra. Ne otteneva risposta negativa perché della bambina, pur essendo stata abbandonata, se ne conosceva la madre, al momento ricoverata presso il manicomio di Sassari. A parere della Deputazione il mantenimento dell’infante risultava ad esclusivo carico dell’amministrazione comunale che era tenuta a provvedere al baliatico.

Ugualmente a totale carico municipale erano a Sorso, nel 1872, le gemelle Annetta e Salvatorica Meloni, affidate a balia perché la madre era condannata fino al 1878. In quell’anno le gemelle venivano consegnate alla madre che continuava a beneficiare del sussidio del Comune per proseguire la loro alimentazione.

Nel 1887, altre due gemelle, Lucia e Giovanna Roggio, figlie di Giovannangela Roggio, erano alimentate a spese dell’amministrazione civica perché la madre era molto povera.

Infine, nel 1889, il Comune di Sorso sosteneva le spese per il mantenimento dell’orfana di madre, Maria Sanna, con padre molto povero, che però moriva dopo solo sette mesi dalla nascita.

In tutti i casi fin qui esaminati riscontriamo un comune denominatore: il problema finanziario che costantemente attanaglia sia le persone coinvolte nel baliatico (balie e madri naturali), sia gli enti preposti all’assistenza degli infanti (in questo caso si trattava dei Comuni) oberati dal problema di far quadrare i magri bilanci. (Vedere in proposito i documenti N. 5, 11, 14, 15, e 20 in appendice.

Sulla base di quanto stabilito dal regolamento provinciale per gli esposti sappiamo che i trovatelli venivano affidati per l’allevamento e per l’educazione, previo consenso dei loro mariti e capi famiglia, a nutrici “…oneste e di sana complessione e appartenenti a famiglie aventi i mezzi necessari al loro sostentamento”.

In realtà le condizioni socio-economiche delle famiglie coinvolte nel baliatico, sia in ambito nazionale che in quello regionale e locale, appaiono estremamente modeste.

Infatti nella generalità dei casi si trattava di poveri contadini, braccianti o piccoli artigiani che si mostravano disponibili ad accogliere il bambino abbandonato nella prospettiva di un aiuto economico che poteva procurare loro il salario corrisposto per il suo allevamento e le possibilità di un suo lavoro futuro.

Al riguardo per il periodo considerato disponiamo della vasta corrispondenza intercorsa tra le diverse amministrazioni municipali del Sassarese e la Deputazione provinciale.

Oggetto delle frequenti istanze inviate dalle balie alle autorità competenti sono i sussidi straordinari per coprire spese per l’allevamento del trovatello loro affidato, richiesti per via delle condizioni economiche della famiglia descritte “a tinte fosche”.

Anche in tema di educazione scolastica da impartire al fanciullo esposto si può senz’altro affermare che raramente gli era consentito proseguire gli studi dopo qualche anno di scuole elementari, dato che fin dalla più tenera età (nove anni) doveva rendersi utile alla famiglia che lo allevava.

D’altra parte, se pensiamo alle altissime percentuali di analfabeti esistenti a quel tempo in Italia, soprattutto nel Mezzogiorno e nelle campagne, a causa dell’evasione dell’obbligo scolastico praticato in maniera diffusa[lv], non può stupirci la mancanza di istruzione riscontrabile nei trovatelli.

Circa il problema dell’istruzione dei fanciulli una certa risposta istituzionale è, tuttavia, possibile rilevarla dalla lettura di una circolare del Ministero dell’Interno del 28 luglio 1873, N. 26400, diretta a tutti i Prefetti del Regno. (Vedi documento N. 1 in appendice).

In essa il ministro lamenta la scarsa attenzione delle famiglie allevatrici per l’istruzione dei trovatelli ad esse affidati e suggerisce, come possibile soluzione “…un espediente per provvedere anche a questo benefizio”. Di fatto si chiede alle direzioni degli ospizi, alle Deputazioni provinciali e ai Sindaci di dare disposizioni affinché gli allevatori o balie “…non potessero riscuotere la mercede…senza aver prima presentato un regolare attestato che comprovi aver essi fatto frequentare le scuole comunali agli esposti (dall’età tra i sei e i dodici anni) alle loro cure affidati”.

Tuttavia nella stessa circolare emergono i limiti insiti nella disposizione citata. Il ministro, infatti, sosteneva che questa “…per essere equa ed efficace dovrebbe stare nei limiti del possibile cioè non pretendere, per esempio, l’attestato predetto per quei trovatelli i cui allevatori o balie dimorino in luoghi alpestri o lontani dall’abitato o per quelli a cui la scuola sarebbe interdetta da infermità o difetti organici”.

Si può comunque notare come diversi erano i tentativi, avviati in ambito nazionale, per migliorare l’educazione degli esposti. Ciò avveniva in buona parte dei brefotrofi del Piemonte, della Liguria, Lombardia, Emilia e Marche, attraverso lo stanziamento di fondi speciali destinati all’istruzione. Si trattava di “premi”, da un minimo di lire 20 ad un massimo di lire 100, distribuiti alle famiglie allevatrici al compimento del dodicesimo o del quindicesimo anno d’età del fanciullo loro affidato, purché questi dimostrasse con un piccolo esame di saper leggere e scrivere correttamente, oppure di avere conseguito la licenza elementare.

Anche la Deputazione provinciale di Sassari, in concorso con le amministrazioni municipali del territorio, concedeva sulla base dell’art. 13 del regolamento il cosiddetto “premio-balia” o di “allevamento”, nella misura variabile da lire 100 a lire 180, a favore “…delle nutrici o famiglie che ritenessero presso di sé l’esposto” fino all’età di 14 o 16 anni[lix], avviandolo, dopo la 3a elementare ad un’arte o professione.

Riguardo ai mestieri ai quali erano avviati i fanciulli esposti nel nostro territorio, occorre precisare che, per quanto ci è dato sapere, la maggior parte di essi, affidati come erano a famiglie contadine, generalmente trovavano occupazione nell’agricoltura. Se invece le famiglie presso le quali erano collocati risiedevano in città, frequentemente venivano occupati come apprendisti muratori oppure come garzoni di bottega.

Anche per le fanciulle le occupazioni più comuni erano quella di contadina o di domestica presso qualche famiglia privata cittadina.

In merito al premio-balia (o di allevamento) è interessante segnalare il successo di questa iniziativa istituzionale, finalizzata a favorire un inserimento definitivo del fanciullo esposto in seno alla famiglia allevatrice e in ambito lavorativo.

Tale considerazione può apparire un po’ azzardata poiché non suffragata da un sufficiente numero di dati inconfutabili. I dati numerici di cui disponiamo sono certamente limitati al periodo che intercorre dal 1902 al 1915; inoltre per questi stessi anni si lamenta una certa carenza documentaria. Tuttavia riteniamo ugualmente significativo il totale delle domande raccolte per i tredici anni esaminati.

Nella tabella N. 9 si sono indicate, suddivise per anno di riferimento, il numero delle domande “premio”, inoltrate dal 1902 al 1915 (i soli anni in cui è stato possibile rilevare entità di dati significativi ai fini della nostra analisi) dalle nutrici in possesso dei documenti necessari per la concessione del beneficio.

L’andamento non è numericamente costante nel tempo, anzi presenta degli “alti” e “bassi” nei diversi anni che possono derivare solo da “vuoti” documentari piuttosto che da una effettiva riduzione delle domande in alcuni anni. Il totale complessivo, per tutti gli anni considerati (tredici), è di 232 domande, un valore che è sicuramente di tutto rispetto.

4) La distribuzione del baliatico nella provincia.

Abbiamo constatato come il collocamento del fanciullo esposto avveniva all’atto della redazione del “Processo verbale d’esposizione” e, più concretamente, con la sua consegna ad una balia domiciliata generalmente nel medesimo paese.

Al lattante e alla sua balia veniva assegnato dall’amministrazione comunale un piccolo corredo comprendente delle fasce ed una certa quantità di tela per il vestiario. Veniva inoltre accordato alla nutrice un compenso mensile, variabile da lire 12 a lire 15, fino al raggiungimento dell’ottavo anno da parte dell’esposto.

Se esaminiamo i dati contenuti nei “Processi verbali d’esposizione” inerenti gli esposti nelle località del circondario sassarese, riscontriamo come gli affidamenti dei trovatelli coinvolgevano prevalentemente nutrici residenti nella stessa comunità in cui il bambino era stato ritrovato. Talvolta poteva accadere che le stesse persone che avevano materialmente “raccolto” il bambino abbandonato dessero la loro disponibilità a prenderlo in consegna per allevarlo.

Diversa appare la distribuzione del baliatico se consideriamo l’area urbana di Sassari, che presenta un numero di esposizioni rilevante se paragonato al suo circondario.

Qui la scelta delle balie era rivolta alla città ma anche in buona misura ai diversi Comuni della provincia.

Dalla tabella N. 10, che riporta il numero totale delle assegnazioni a baliatico, e la ripartizione della balie tra Sassari e la provincia, limitatamente al periodo 1895-1914, rileviamo una preminenza di nutrici di Sassari nel periodo 1895-1902. Tale primato viene immediatamente ribaltato negli anni successivi (dal 1904 al 1914) quando le nutrici della provincia risultano di gran lunga più numerose.

Al di là dei valori riportati che vanno considerati con molta cautela a causa della loro frammentarietà la tabella ci consente una visione sufficientemente chiara della suddivisione del baliatico nel Sassarese. Le balie erano in maggioranza appartenenti agli strati più bassi della società urbana e rurale. Si impegnavano ad allevare un bambino esposto ogni qualvolta ne avevano occasione come, ad esempio, alla nascita di un proprio figlio o alla morte di questi in tenera età.

Le condizioni in cui venivano tenuti i trovatelli presso le famiglie allevatrici variavano da caso a caso, ma erano per lo più mediocri.

Il trattamento riservato agli esposti, tuttavia, non differiva di molto da quello rivolto ai propri figli, caratterizzato da scarsa alimentazione e scadenti condizioni igieniche. Era il risultato della situazione di generale miseria in cui si trovavano le famiglie.

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