Categoria : storia

Suelli: delibere del Consiglio Comunitativo di Franesco Carboni

Comune di Suelli

Comune di Suelli

Società ed economia a Suelli nella prima metà del XIX secolo.

1 .Il Consiglio Comunitativo.: nomina di consigliere contestata.
L’esenzione dall’incarico di consigliere per una persona anziana.
La fornitura di legna alla comunità.
Concessione del pascolo nei vacui della vidazzone.La situazione nelle campagne e l’economia.
La produzione agricola nel 1844..Appalto dei salti demaniali di San Cosimo e di Curadoria.,
Lo scontro per il pascolo tra i nobili don Bartolomeo Casu e don Ferdinando Dedoni.
La tormentata trebbiatura nel centro abitato del notaio Stanislao Lai e la comunità di Suelli.
Viabilità e carri di antica foggia,
Privativa della carne.La fornitura di carne alla comunità(pag.17).
Operatori sanitari: la nomina dei chirurghi della comunità.
2, Il Capitolato barracellare(pag. 18).
3.Conti barracellari(pag.25).
4.Suelli nella società feudale( pag.29).
-Donazione di Suelli di mille starelli di grano all’arcivescovo don Antonio Parragues de Castillejo( 20 luglio 1564) e Capitoli di grazia dei diritti feudali.(pag.29)
– 1597 Un memoriale dei vassalli sulla introduzione del bestiame forestiere
– L’abolizione del feudo nel 1836 con Carta Reale del 19 dicembre 1835. .

-1.I documenti del Consiglio Comunitativo di Suelli sono presenti nell’Archivio di Stato di Cagliari,in particolare nel fondo della Segreteria di Stato e Guerra , seconda serie .vol.370.
.In data Suelli 2 gennaio 1826 Gavino Sirigu informa il vicerè:
“Ieri primo giorno dell’anno venne nominato per nuovo consigliere di questo villaggio di Suelli Antioco Mereu dello stesso luogo e ciò dal nuovo sindaco Giuseppe Marrocu senza che nessuno degli altri consiglieri abbia dato per tal nomina voto alcuno, secondo la relazione che questa mattina mi ha fatto il maggiore di giustizia che a tal nomina intervenne per non esser potuto io intervenire a motivo d’esser stato in altri affari occupato. Io come ministro di giustizia devo partecipare all’E.V. che il detto consigliere Mereu fu nello scorso anno da me carcerato per ordine dell’Intendente Generale e ciò per aver fatto vari imbrogli nell’anno del suo sindacato, perchè non potea nè vole va pagare una buona parte del donativo reale che si avea scialaquato per le taverne, in conseguenza già per tutto questo come per essere il medesimo nullatenente non deve in modo alcuno occupare il detto impiego, come altresì pare che non possa stare nell’impiego di sindaco il succennato Marrocu
per esser il medesimo sotto processo che io medesimo li costrussi nello scorso anno per l’insulto che dentro il popolato fece di giorno a Pietro Melis di questo stesso villaggio e per esser depositario di questo Monte di soccorso tutto contro il Regio Editto:
il pubblico si lagna continuamente di quanto sovra e gli stessi generali clamori mi hanno indotto a farlo presente alla E.V. per lasciarmi quelle provvidenze che crederà più necessarie su questo proposito.
Attendendo intanto i pregiatissimi ordini dell’E.V. passo a raffermarmi col più ossequioso rispetto. dell’E.V.
Suelli li 2 gennaio 1826.”.
Il 15 febbraio 1845 il vicerè comunica all’Intendente Provinciale di Cagliari:”Raffaele Siddi del villaggio di Suelli meritando per le sua avanzata età d’anni ottanta di esser esonerato dalla carica di Consigliere , autorizzo la E.V. a dispensarverla e di surrogargli altro idoneo soggetto a termini delle leggi.
Prego Dio”.

Parrocchiale di Suelli

Parrocchiale di Suelli

In data 27 gennaio 1846 l’Intendente Generale Strada scrive al vicere “sulla nomina di consigliere inetto a tal impiego : “ mentre l’infrascritto avea a procurarsi le necessarie informazioni sul contenuto in queste due lettere, crede provvedere a a termini del risultato potea rispndersi alle medesime che abbia a dirigersi lo scrivente all’Intendente Generale del Regno il quale dovendo conoscere in qualità d’Intendente ancora della Provincia di Cagliari . Sugli oggetti di cui si tratta sarà a lasciare le più efficaci disposizioni sul proposito”.
-.Il 14 ottobre 1835 il vicerè comunica al Podatario Generale del Ducato di Mandas:” ove sia vera la circostanza esposta dal consiglio comunitativo di Suelli nella qui unita supplica di non avere cioè una foresta donde trarre la necessaria provvista della legna, Sua Eccellenza ravvisa conveniente e di tutta premura di doversi pensare al modo di procurargli un articolo cotanto necessario ed ha perciò incaricato il sottoscritto d’invitare come fa l’illustrissimo signor Podatario Generale del Ducato di Mandas ,avvocato Michele Floris acciò si compiaccia di far al più presto possibile conoscere gli appositi riscontri.Chi scrive pregiasi ad un tempo rinnovarsi”.
In data Cagliari 25 agosto 1844 informa Floris l’Avvocato Fiscale Generale Patrimoniale di S.M, sulla supplica di don Bartolomeo Casu di Suelli:” ben pensato ritrova il sottoscritto il sentimentodell’Intendente della Provincia per essere depellita la dimanda del ricorrente la quale non apparisce appoggiata da alcun valevole motivo per poterglisi accordare l’esonerazione che chiede del posto di consigliere comunale quindi chi scrive nello stesso suddetto avviso vuole il caso che possa decretarlo negativamente”.
Il giorno 28 ottobre 1835 il Segretario di Stato e Guerra spedisce una missiva al Podatario del feudo di Gandia e Mandas:
“ Il sottoscritto d’ordine di S.E: il vicere si reca a premura d’invitare l’illustrissimo signor Avvocato Michele Floris Podatario Generale dei feudi di Candia (sic) e Mandas a somministrare i riscontri richiesti da questa Regia Segreteria di Stato con rispettiva del 14 del corrente pel ricorso del Comune di Osilo, chiedente il rimborso delle lire 406.6.8, della comunità di Suelli che implorava assegnamento di luogo atto a poter legnare interessando ambi oggetti e la pronta formazione del campo santo di Osilo ed il dovere di non lasciar mancare al Comune di Suelli un articolo si necessario, L’infrascritto ha fiducia che vorrà somministrare e il prefato signor Podatario Generale suindicato. i riscontri con tutta sollecitudine e gli rinnova gli atti del suo distinto ossequio”.
-.In data 7 aprile 1837 Suelli si riunisce il consiglio comunitativo e viene stilato il verbale e vi sono poi i provvedimenti delle autorità superiori :
“congregatosi in giunta duplicata nella forma consueta il consiglio comunitivo sotto descritto in casa dell’attuale sindaco don Giovanni Demuro mediante l’intervento del maggiore di giustizia per l’assenza del signor Delegato di questo mandamento ed essendo tutti astanti si propone dal detto sindaco che trovandosi questo comune nell’estrema penuria per non aver sussidio onde campare i buoi dell’agricoltura unico rifuggio (sic) dei laboriosi contadini e non avendo altra risolsa(sic) nella stato attuale che i soli vacui della vidazzone ,sarebbe necessario che questi li vengano concessi stantechè nel pabarile non trovasi alcun alimento per essere stato quel poco pascolo divastato dal bestiame rude. Su queste si dure circostanze tutti contadini hanno già sospesa l’agricoltura ed i preparamenti che devono fare ai terreni per il venturo seminerio si trovano incolti senza poterli effettuare per l’esposta ragione e quel che più affligge si è che alcuni agricoltori hanno sofferto il notabile danno di esser morti d’inedia i loro buoi secondo è a tutti notorio,per poter quindi ovviare a questi inconvenienti è molto conveniente ricorrere al Superior Governo per le occorrenti disposizioni..
Sentita dai consiglieri e probi uomini la fatta proposta ,unanimi rispondono che altro rimedio non vi sarebbe nelle attuali circostanze che concedere ai suddetti buoi dell’agricoltura gli esposti vacui della vidazzone, mentre per qualche tempo possono alimentarsi e gli agricoltori nell’interim eseguiscono i preparamenti dei loro terreni a qual oggetto è necessario farne il proposto ricorso presso il prefatto Superior Governo, perchè si compiaccia concedere il dovuto permesso ,avuto sempre riguardo alle proposte circostanze che è quanto umilmente risolvono e sottoscrivono quei membri che lo sanno, gli altri però per asserirsi illetterati fanno il solito segno di croce nei loro rispettivi nomi in fede.
Govanni Demuro sindaco, notaio Stanislao Lai consigliere, Lorenzo Pisano consigliere, Raimondo Pasci consigliere, Giuseppe Marrocu probo, Giovanni Dalmasso probo, Efisio Cirina probo,
Giorgio Usai probo, Rafaele Pipia Cossu probo, Rafaele Corona probo ,Vincenzo Matzuzi probo, Antonio Casu maggiore di giustizia
notaio Pasquale Desogus segretario.
Prima ed avanti ogni cosa si manda al consiglio ricorrente di comunicare la presente domanda al censore locale per le sue osservazioni ed onde proporre,ove sussiste la necessità assoluta dell’implorato permesso, quelle misure che si riconoscerà atte a poter garantire i seminati o ordinandosi sul presente atto consolare le di lui risposte
Cagliari 11 aprile 1837
L’Intendente Generale de Cesaroni
Addi 14 aprile 1837 Suelli
Si fa piena fede qualmente nel presente giorno unitosi questo consiglio comunitativo per affari di comunità tiene comunicato al censore locale Don Fedele Dedoni qui presente il tenore del precedente decreto lasciato dal signor Intendente Generale a più dell’atto consolare delli 7 del presente mese che gli è stato letto e ,dopo capacitatosi della domanda fatta dalla comunità conoscendo l’utilità che viene a ridondarle la concessione del pascolo nei vacui aperti della vidazzone non ha che opporvi, con ciò che la comunità non abbia da introdurre i buoi nei vacui chiusi, onde evitare i danni che potessero mai cagionarvi che è quanto asserisce e si segna in fede
Don Fedele Dedoni censore locale.
Michele Aru notaio per Desogus segretario”.
Un quadro dei problemi del pascolo e dell’agricoltura si delinea in una riunione consolare:
“Addi 13 9mbre 1840 Suelli
Radunatosi in giunta raddoppiata il consiglio comunitatativo composto dall’attuale sindaco notaio Stanislao Lai e consiglieri Lorenzo Pisano ,don Priamo
Paderi, Efisio Cirina, Francesco Michele Gessa, Giorgio Usai e don Fedele Dedoni e dei probiuomini Giovanni Dalmasso, Rafaele Corona, Francesco Taccori, Giuseppe Dalmasso e Vincenzo Matzuzi, con intervento del maggiore di giustizia ,in assenza del giudice del mandamento il sottoscritto segretario comunitativo ha fatto loro lettura della circolare dell’illustrissimo signor Intendente Provinciale degli 31 ultimo scrorso 8bre n.1144 e dopo di aver compreso tutto quanto viene ordinato negli articoli ivi espressi unanimemente riferiscono come in appresso.:
Primo .In questa comunità di Suelli non vi è stato mai pardu siddu e ne pardu de mindas per deficienza di salti, il comune però ha supplito ogni anno a questa mancanza per pascolare il suo bestiane domito nei terreni vacui che rimangono nella vidazzone dei legumi che è molto stretta, per lasciare al bestiame rude quel picolo pascolo per poter campare tuttochè in necessità. Per il bestiame domito però non essendo mai sufficiente per camparlo i poveri agricoltori hanno grandissime spese per poterselo sostenere e sarebbe necessario all’oggetto l’estensione territoriale di starelli trecento, avuto riguardo al gran numero di bestiame domito.
Secondo .I possidenti in questa comunità sono in numero di centosettantanove in questi ve ne sono soli diciotto che possono qualificarsi possidenti negli altri ve ne sono molti che hanno una sola casa e pochi psssiedono terreni al numero di dieci o dodici starelli, quelli non possidenti sono in numero di ventiquattro tutti capi di famiglia.
Terzo. L’estensione di privata proprietà di questi comunisti (sic) per non esistervene comunali sono in numero di starelli duemila ,esattamente quali vengono alternativamente seminati per metà e ne rimangono, dopo detratta quella parte che si è destinata per la vidazone dei legumi ,starelli mille ad ogni parte di essa vidazzone ,ossia paberile per il pascolo del bestiame rude.
Quarto L’estensione dei terreni di privata proprietà consiste nei seguenti
chiusi starelli 100
vigne ed olivetti starelli 200
I terreni aperti sono quelli contenuti nell”articolo terzo per non esistervene comunali.
Quinto .Il numero del bestiame rude di privata proprietà di questi comunisti come pecore ,capre, porci, giumenti, vacche , cavalle consiste nel totale di cinquemilasettantasei pocco (sic) più, il quale per mancanza di territori trovasi la maggior parte dell’anno nei salti altrui e pochi mesi gode della pastura di Suelli. Non vi esiste in questo comune bestiame di spettanza dei forestieri.
Sesto.Vi vorrebbe l’estensione territoriale per il mantenimento del suddetto bestiame rude la quantità di starelli duemila o più.
Settimo .Non esistono salti demaniali in questa comunità nè boschivi e nè ghiandiferi ad eccezione di starelli cento ottantaquattro terreni aratori feudali. Ed il salto di planu sa gruxi d’estensione starelli cento posseduti dal barone ed ora dati in appalto all’appaltatore biennale.
Ottavo. In questi territori non gode il comune adimplivio alcuno; quando il comune volesse affittarli ne corrisponde quel tanto che si può pattuire. Che è quanto hanno l’onore di contestare e soscrivono quelli che lo sanno e si crocesegnano l’illetterati di che
notaio Stanislao Lai.
Lorenzo Pisano consigliere
don Priamo Paderi consigliere
+Efisio Cirina consigliere
+Francesco Michele Gessa consigliere
+Giorgio Usai consigliere
don Fedel Dedoni consigliere
Giovanni Damasso probo
+Rafaele Corona probo
Francsco Taccori probo
+Giuseppe Dalmasso
+Francesco Matzuzi probo
Antonio Casu probo
+Priamo Cossu maggiore di giustizia
notaio Pasquale Desogus segretario”.

In data 22 aprile 1837 l’Intendente Generale De Cesaroni scrive sul permesso di introduure il bestiame domito nei vacui della vidazzone:
“ il sottoscritto nel farsi in dovere di rassegnarae a S.E il signor vicerè le qui annesse risoluzioni consolari dei comuni di Suelli,Arixi e Settimo tendenti a conseguire il permesso di poter introdurre il bestiame domito nei vacui aperti di quelle vidazzoni , è in senso che la prelodata S,E possa degnarsi accordare ai ricorrenti consigli la chiesta autorizzazione sotto le cautele prescritte dalle veglianti leggi”.
In data Senorbi 28 8bre 1840 Perria Giudice del Mandamento scrive al vicerè “
“Mi faccio una doverosa premura di trasmettere qui compiegati all’E.S l’atto consolare del consiglio Comuntataivo di Suelli tenutosi coll’intervento di cinque probi uomini relativamente alla restrizione della viddazone delle fave dimandata dai pastori di quel villaggio ed ordinata dall’E.V, con decreto lasciato alla loro supplica che all’atto consolare suddetto si unisce. Dalle informazioni prese per mezzo d’altre persone intelligenti, probe e disinteressate mi è risultato essere oltre modo vantaggioso al pubblico ed in particolarie l’espediente preso da quel consiglio comunitativo non solo di restringere ma di toglier anche affatto la vidazzone delle fave, co lasciar libera la facoltà agli agricoltori di seminarle come tutti gli altri legumi nei luoghi più adatti del paberile e a loro piacimento e di lasciar libero l’ingresso al bestiame rude nei vacui delle fave e degli altri legumi e formando per il bestiame domito li due prati alternativi da custodirsi per quel luogo indicato nel suddetto atto comsolare.in questo modo allo stesso tempo che non si troverà inceppata l’agricoltura coll’accordata facolta di seminarsi le fave ed altri legumi nei terreni più atti ,si è anche provveduto alla sussistenza del bestiame domito e rude in modo da non scarseggiare di pascolo..
Ho l’onore di essere con profondissimo ossequioso rispetto
di V.E,
umilissimo,divotissimo, ubbidientissimo servitore Perria Giudice di mandamento”.
Il 7 novembre 1840 dal Regio Palazzo si scrive al Giudice del Mandamento di Senorbi:“in vista delle informazioni da lei datemi in suo foglio del 28 propassato 8bre io approvo l proposta del consiglio comunitativo di Suelli di seminar cioè le fave unitamente agli altri legumi nel paberili, permettendo il pascolo del bestiame rude nei vacui con le cautele spiegate nel relativo qui annesso atto consolare e di formarsi un prato alternativo pel pascolo del bestiame domito nel modo proposto dall’inteso consiglio.
La incarico di far conosceer al ricorrente consiglio tali mie determinazioni ed allo stesso tempo di sorvegliare Ella perchè si oasservino le proposte cautele.
Desidero”.
Il Consiglio Comunitativo ragguaglia sul prodotto dell’agricoltura:
“Addi 28 agosto 1844 Suelli.
Inerendo alla rispettabile Circolare dell’Illustrissimo signor Intendente Provinciale di data 24 del languente n.197 si è radunato questo Corpo consolare nella solita legal forma ,rispettosamente fa conoscere che nel presente anno agrario il prodotto del grano,orzo ed altri generi secondari ottenutosi nell’ora scorso raccolto consiste come in appresso
generi quantità seminata quantità raccolta
grano starelli 1120 starelli 10000
orzo “ 55 “450
fave “350 “1600
ceci “60 “350
lenticchie “2 “10.
Tanto rispettosamente deve informarsi sottoscrivendosi e crocesegnandosi rispettivamente.
In fede don Fedele Dedoni sindaco
don Bartolomeo Casu consigliere
• +Giuseppe Sanna consigliere
• +Emanuele Melis consigliere
• +Rafaelòe Corona consiglire
• +Francesco Taccori consigliere
• notaio Pasquale Desogus segretario”.
-L’introduzione del bestiame nei vacui della vidazzone è un problema spinoso che interessa molte comunità della Sardegna.Suelli è angustiata dalla scarzezza del pascolo.
In data Senorbì li 18 aprile 1846 scrive Giovanni Frongia :Al signor procuratore colendissimo .In ordine alla domanda inoltrata a V,S. Illma dal consiglio comunitativo di Suelli di permettere l’introduzione di buoi domiti nei vacui di quella vidazoni ,devo dirle essere ragionevolissima siffatta domanda, giacchè l’accennato bestiame troverebbesi in vera necessita di pascolo per l’assoluta deficienza del medesimo in altri siti.
Porgendosi li anzidetti riscontri mi pregio di raffermarmi con distinto ossequio Umilissimo divotissimo servitore Giovanni Frongia”.
L’intendente Provinciale di Cagliari in data 20 aprile 1846 comunica al vicerè :
“Recasi l’infrascrtto a doverosa premura di rassegnare a S.E. il signor vicerè la risoluzione di Giunta con cui chiede il permesso di introdurre i buoi domiti nei vacui delle vidazzoni, stante la mancanza di pascolo nel prato, affinchè si degni accordare alla ricorrente comunità l’addimandato permesso, risultando dalla qui unita informativa del giudice mandamentale di stare in fatto l’allegata deficienzaz di pascolo con che però siffatto bestiame venga guidato e custodito da persone provette per evitare per quanto si può i danni che possansi cagionare ai seminati e che i proprietari di detti buoi siano obbligati a rispondere dei danni che potranno recarsi ai predetti seminati.”
Il giorno 23 maggio 1846 il vicerè scrive al signor Intendente Generale ed Intendente della Provincia di Cagliari:
“Attesa l’assoluta mancanza di pascolo in Suelli, come V.S. informa con foglio del 20 propassato aprile ,io la autorizzo a concedere alla ricorrente comunità il permesso di introdurre i buoi domiti al pascolo nei vacui della vidazzone mediante bensì le solite cautele per la garanzia dei seminati e con ciò che il risarcimento dei danni che potrebbero per avventura cagionarsi debba essere a carico di tutti proprietari del bestiame introdotto in detti vacui ove non possa verificarsi l’autore
Le ritorno l’analoga risoluzione di Giunta del consiglio di Suelli e desidero”.
L’appalto dei salti di San Cosimo we Curadoria emerge nella corrispondenza ufficiale:
“Copia di parere dell’ Avvocato Fiscale Generale Patrimoniale di S,.M .in data del 20 gennaio 1846 sul ricorso del sindaco e consiglio comunitativo di Suelli su quanto è esposto nel contronotato ricorso ed in distinti capitoli riferiti al relativo atto consolare che si annette circa la supposta irregolarità dell’appalto dei salti di S.Cosimo e Curadoria, potrebbe eccitarsi prima ed avanti ogni cosa le dettagliate informative dell’Intendente della Provincia con rimessa anche, ove d’uopo, degli atti di licitazione per il salto suddetto.
L’Avvocato Fiscale Generale Patrimoniale di S.M, Floris”.
Supponendosi dal consiglio comunitativo di Suelli nell’unito ricorso e relativo atto consolare d’essersi irregolarmente appaltati i salti di san Cosimo e di Curadoria di proprietà del regio demanio, si comunica a lei perchè abbia darmi dettagliate informative sull’oggetto trasmettendomi in pari tempo gli atti di licitazione concernenti al medesimo appalto
Prego”.
Il giorno 7 gennaio 1847 don Bartolomeo Casu manda al giudice di Senorbì la seguente lettera:
“Don Bartolomeo Casu di Suelli con profondo rispetto all’ E.V. rappresenta che vedendo a quale estrema penuria di pascolo per la triste vicenda delle acerbe stagioni in questo scorso anno avvenuta sia stato ridotto il bestiame e scorgendo col fatto presente deperire questo quasi per tutta di fame e avvisando con ragione rendersi ivi in appresso più difficile il mantenimento del medesimo, determinò di assegnare una vasta estensione dei suoi territori per fornire ai pressanti bisogni dei suoi bestiami.
Assegnò di fatto a tal uopo una grande estensione di molti starelli di terreno che tiene di sua proprietà attestante alla Cantoniera di Mandas ed aratala e preparata vi seminò dell’orzo e affidonne la sorveglianza e la cura all’istesso cantoniere, che come gli ha facile ciò fare vi prestava grande attendenza. Per tale ragione ognuno avea finora rispettato la proprietà altrui e sin gli stessi pastori di bestiame rude se profittavavano dell’erbe cresciutivi naturalmente, rispettavano però l’orzo seminatovi.
Non a guari però per esercire un atto della sua solita prepotenza con cui recasi lecita ogni cosa contro i suoi rivali, non ostante la supplicata protesta del custode e non curando che questi gli avesse detto quale fosse la destinazione dell’orzo e quale ne fosse il padrone, anzi per fare a questo usò onta ed un dispetto conculcando tutte le leggi che garantiscono la proprietà, don Fedele Dedoni dell’ istesso villaggio di Suelli v’introdusse a forza una mandria di sue vacche, le quali devastarono quasi tutto l’orzo seminato, che cominciava a metter fuori a crescere rigoglioso.
E’ ben ragione che anche a contegno degli altri, l’autorità superiore dia meritato castigo a questi atti di prepotenza, Epperò
Supplica si degni la E.V. provvedere ordinando efficacemente al suddetto don Fedele Dedoni di astenersi ivi in avanti di simili ingiuriose prepotenze e facendo che per fatto su accennato gli venga impartita dall’Autorità Locale vigorosa riprensione. Grazia che.”
In data 16 gennaio 1847 il vicerè comunica al Giudice di Senorbi:
“Sono stato informato che Don Bartolomeo Casu di Suelli seminò dell’orzo attorno ad una sua estensione di terreno suo proprio vicino alla cantoniera di Mandas con averne affidato la custodia al medesimo cantoniere che sebbene siasi sempre dai stessi pastori rispettato quel seminativo fatto per procurare foraggio al proprio bestiame, quest’anno il don Raafaele Dedoni da lei protetto si abbia fatto lecito d’introdurre per forza e contro le proteste del cantoniere il suo bestiame nell’anzidetto luogo che sebbene aperto avrebbe dovuto rispettare.
Per lo che ingiungo a lei di chiamare a mio nome il detto nobile Dedoni e di ordinargli di far custodire il suo bestiame e rispettare il seminato di cui trattasi prevenendolo che in caso contrario io prenderò altre misure e contro lui e contro i suoi protettori i quali risponderanno altresì di qualunque danno. Attenderò riscontro sulla esecuzione dei presenti ordini e prego Dio”.
Il 23 gennaio 1847 don fedele Dedoni scrive al vicerè:
“Eccellenza
Don Fedele Dedoni di Suelli rispettosamente all’ E.V. espone che in questi giorni sarebbe stato chiamato dal Giudice mandamentale onde ammonirlo, giusto il portato del veneratissimo dispaccio dell’E.V. come gli fu palesato di non più oltre molestare chicchesia nei propri averi e di sapersi nell’avvenire contenere nei giusti e precisi limiti dell’onestà facendo in pari tempo all’esponente aspra riprensione di non esser equo devastare i seminati con sfrenata prepotenza, come aveva operato nei seminati di don Bartolomeo Casu della stessa di Suelli..
L’esponente a discarico dell’ingiusta accusa inoltrata all’ E.V. non può dispensarsi di far conoscere alla medesima in primo luogo che non è stato in tempo alcuno un uomo di carattere tale quale si dipinge nel ricorso e dippiù che ignorava affatto che il suo bestiame avesse causato danno di sorta nei seminati del Casu non solo, ma di qualunque altro particolare, dacchè non desso ma i servi sono quelli che guidano e pascolano il bestiame e nè dessi ,nè la compagnia barracellare e nè alcun altro locale amministratore ne l’abbiano fatto conoscere e tampoco l’abbiano fatto imputazione // di danno ed è stato perciò stordito e gravemnte sorpreso all’udire dal Giudice una cosi fatta riprensione.
L’esponente appena restituitosi in sua casa ebbe diligente premura, standogli a cuore la riprensione non solo ma che fosse di più caratterizzato di prepotente, d’indagare quale dei servi fosse stato quello che avesse fatto un qualche danno e dove e gli riuscì mercè tutti i suoi possibili sforzi di sapere che il vaccaro non appostatamente ma bensì, come suole avvenire, pascolando nel paperile pascolò in una terra dell’enunciato Casu posta cosi pure nel pavorile e nel luogo detto la cantoniera limitrofo ai territori di Mandas.
Se gli fosse permesso e l’Eccellenza Vostra ne accordasse all’esponente, come spera, un benigno condono, si farebbe lecito di dire che desso è affatto immune di colpa non solo nel frangente ma anche quando di proposito fosse stato eseguito in tal sito l’introito del bestiame.
Se si riandavole)(sic) cose quali l’esponente crede opportune non lasciare occulte all’E.V. che si persuade gli vorrà condonare un tutto , poichè posta punto dall’accusa ingiusta e capricciosa, posto dall’odio che il Casu gli nutre da qualche tempo ben lungi di potersi caratterizzare colpevole di qualche mancanza e di prepotente per quanto concerne il presente fatto , di troppo scomparisce il Casu presso l’E..V. e dopo merita la taccia di prepotente.
Diffatti come non potrà dirsi tale ? Il Casu vuole esclusive e pel solo suo bestiame le terre site nel paverile, non ostante per dare certo// il colore a tal suo capriccioso ed irregolare operare abbia cinto circa cento starelli terreno parte nel prato, parte nel paverile per qualche passo lungo le medesime ad orzo, lasciando il rimanente ad erba, quale pretende e per a beneficio del proprio bestiame e vuole s’abbiano dalla popolazione per chiuse e si rispettino pel suo alto nome contro ogni legge eziandio convenzionale e consuetudine del luogo ed in gravissimo pregiudizio dell’intiera popolazione a cui non resterebbe luogo di pascolare, se si desse campo ad eseguire simili chiusure, dacchè del salto di Suelli due grandissimi tratti sono riserbati per prato , altra quantità
considerevole ne vuole il coltivo delle fave e del resto altra gran quantità cosi chiusa dal Casu.
Esponendo il Casu che se gli devastarono i seminati, forse ricorse senza pero spiegare quali seminati e dove questi siti, credendo che importando nel Governo tal devastazione una cosa di gran rilievo, poteva carpire una provvidenza che alterando il ricorsato , coll’esempio di questi stesero anche gli altri della popolazione aterrati e cosi depotrinsare (?) ed esser rispettato anche nelle sue irregolarità mentre anche da lui sono conosciute per tali e tant’è che la prima sua seduta di sindaco in cui fece ingresso nel primo dell’anno s’agirava(sic) in persuadere il resto del corpo consolare a stabilire e tutelare tali chiusre, anzi per coonestare (sic) quanto di già teneva operato, a chiederne l’approvazione del Governo a cui non si volle assentire per il grandissimo pregiudizio che verrebbe a ridondarne nella popolazione //.
In vista di tanto donde esser viemaggiormente acertata l”E.V. dello stato vero delle cose ne ricorre alla medesima.
SupplicandoLa umilmente per mezzo di persona imparciale e ben merita assumere dei fatti esposti le opportune informazioni e lasciare quelle analoghe provvidenze che l’E.V. dall’alta sua saviezza giudicherà del caso
Grazie”.
In data 24 gennaio 1847 Giovanni Frongia scrive da Seniorbi al Vicerè sul ricorso di don Bartolomeo Casu:
” Eccellenzain esecuzione del veneratissimo ordine di V.E. che mi venne dato con foglio del 16 del corrente, chiamai da me il cavaliere don Fedele Dedoni di Suelli ed a nome dell’E.V gli ordinai che d’ora in avanti facesse meglio custodire il suo bestiame e rispettasse il seminato d’orzo che il pur cavaliere don Bartolomeo Casu fece fare in vicinanza della cantoniera di Mandas e che in caso contrario si provvederebbero contro di lui altre msiure ed il quale dopo d’aver ascoltato il precetto passatogli ebbe a rispondere che ben lungi d’aver danneggiato appositamente ed a viva forza quel seminato neppur sapeva d’essere stato danneggiato e ciò potrebbe darsi bensì per evidente dalle medesime ? parte per le circostanze e che egli verso quella parte vi tiene del bestiame per trovarsi il seminato d’orzo del Casu nel paverile ed in un sito troppo esposto agli insulti del bestiame e che si riservava di far meglio conoscere le cose a V,.E. con qualche sua rappresentanza.,
per rapporto poi alla protezione che il cavaliere Casu fece sentire all’E.V. di aver io verso Dedoni, mi fo a dire d’essere una asserzione del tutto// falsa poiché né sul fatto in discorso di cui si era affatto all’oscuro insino all’arrivo del precitato luglio non essendomi stata fatta dal Casu in alcun tempo nè giudiziariamente nè stragiudizialmente alcuna doglianza contro del Dedoni nè in detto qualunque oggetto ha dimostrato mai alcuna protezione verso questi, nè il Casu sarà mai per provarmi il contrario ,cagione di tali falsi supporti del cavaliere Casu potrà essere stato volessero io unito il Dedoni in quinto grado di consanguineità ma non certamente … mai procedimenti in curia o fuori di Curia.
Di fatto… il nobile dichiarava già d’anni una guerra aperta alla famiglia del Dedoni ed a quella dello scrivente Raffaele Siddi dello stesso villaggio anche mio parente nello stesso grado del Dedoni e vorrebbe il Casu e sarò a tutto il modo conosciuto assieme a Lei esser la guerra a quelle due famiglie quale si… della pare a tale che mi vi stim… perchè sono delle migliori del paese per nascita e per regolare condotta, come V.,E. può meglio altrimenti accertarsene ne giammai nel tempo che io reggo questa giudicatura si è dato contro le medesime il menomo motivo di doglianze io la tratto , ma meramente non lo proteggo contro la giustizia.
Chi sia poi il cavaliere Casu per condotta e modi d’agire è ben noto a tutto il villaggio di Suelli e col tempo spero che si farà meglio conoscere dal Superior Governo il quale è dì una tenpera tale che a riserva del suo zio materno Giuseppe Marrocu ha grande difficoltà che va in tutto il suddetto paese un’altra anima battezzata che lo ami
Amerei che V.E. Si degnasse di pigliare per meZzo di persone ben viste, ma non per mezzo dei segretari di questa curia che in certo modo famulano il Casu ,esatta informazione sulle di lui assertive e sulla mia osservazione ed ,in caso che risultassero vere le prime, si prendessero contro di me le convenientissime di rigore, se poi risultassero false e veridiche la mia rimostranza che si mossero contro di lui eguali misure , perchè in difetto potrò esser io di una condotta la più regolare,
farò e renderò la giustizia la più retta ed imparziale, potrà egli di nuovo o qualche altro di leggieri intaccarmi ? Nell’amministrazione della giustizia, perchè cosi vuole la mia sorte o perchè non voglio andare tutto ai versi dei signori torbidi e prepotenti dei villaggi, Dopo d’aver adempito al dovere del riscontro ed in specie al dovere di raffermarmi col dovuto rispetto e profondo ossequio dell’E.V., Senorbi 24 gennaio 1847.
Umilissimo, divotissimo, obbligatissimo servitore Giovanni Frongia”.
.L’operazione di trebbiatura nel centro abitato accende gli animi dei suellensi:
“Il giorno 28 giugno 1847 Suelli
Radunatosi nella consueta forma questo consiglio comunitativo composto dei membri infranominandi, con tutto rispetto ed unanimità di voti espone all’Illustrissimo signor Intendente Provinciale che essendo ricorso questo Corpo Consolare presso l’autorità mandamentale onde impedire a questo notaio Stanislao Lai di tritolare le sue biade in un possesso che tiene coerente alle sue case d’abitazione, per evitare col sventilamento(sic) dei cereali il massimo danno e pregiudizio che apporterebbe ad una fontana pubblica che si trova ad un angolo d’esso possesso ove si abbevera qusi tutto il comune, avrebbe all’oggetto lo stesso Giudice mandamentale provveduta una perizia per giustificare l’infrascritto del consiglio, si per riguardo alle acque della fontana, come anche alle case aderenti allo stesso possesso, per l’incomodo e pregiudizi che gli individui ne soffrirebbero…
Questo notaio lai dispiaciuto d’una tal proibizione, in cambio di piegarsi all’amichevole non ostante egli pure conosca il danno che apporta al Comune, vorrebbe di ciò formarne una capricciosa lite come si avviene dalle due copie di cedole che unisce, quale non è stata mai intenzione del consiglio d’intraprendere e qualora di tanto fosse intenzionato, ne sarebbe prima ricorso dalla S,V. Illustrissima per implorare il debito permesso, in questo stato di cose non volendo sostenere una lite per non aggravare di spese al Comune ne implorerebbe dalla S.V Illustrissima quella provvidenza che crederà opportuna, ordinando allo stesso tempo al Giudice Mandamentale di decidere il fatto in questione colla massima sommarietà. Che è quanto ne supplica, sottoponendosi e croce segnandosi rispettivamente di che
Don Bartolomeo Casu sindaco
+Emanuele Melis consigliere
+Rafaele Corona consigliere
+Francesco Tacori consigliere
Giovanni Dalmasso consigliere
Luigi Sollai consigliere
+Francesco Usai Cossu consigliere
notaio Pasquale Desogus segretario.
Ove risulti il Giudice del Mandamento d’avere sempre per l’addietro tritolato il notaio Lai i suoi cereali nelle aie comuni ed ove stia in fatto che dal tritolarsi questi nel piazzale indicato rechi pregiudizio alle pubbliche fonti ed incomodo ai vicini abitanti delle case ,ingiungerà allo stesso notaio di continuare per questo anno a tritolare nelle aie comunali, come per lo passato, salvo pero al medesimo il dritto di esperire, dopo, delle sue ragioni, ove lo creda , nanti il Tribunale competente..
Cagliari 28 giugno 1847
de Cesaroni Intendente Generale”.
Un’altra missiva è del seguente tenore:
“In data 28 giugno 1847.
Ove risulti al Giudice del Mandamento di avere sempre per l’addietro tritolato il notaio Lai i suoi cereali nelle aie comuni ed ove stia in fatto che dal tritolarsi questi nel piazzale indicato , rechi pregiudizio alle pubblica fonte ed incomodo ai vicini abitanti delle case, ingiungerà allo stesso notaio di continuare per quest’anno a tritolare nelle aie comunali, come per lo passato, salvo però al medesimo il dritto d’esperire dopo , delle sue ragioni, ove lo creda, nanti il Tribunale competente
Conforme il segretario dell’Intendente Provinciale Frau
Il giorno 8 luglio 1847 il sindaco di Suelli scrive al vicerè:
“ Eccellenza , il Sindaco e consiglio comunitativo del villaggio di Suelli rispettosamente presenta all EV. l’atto consolare delli 7 del corrente luglio, che riflette la poca coerenza che il notaio Stanislao Lai ebbe degli ordini lasciati dall’Ill.mo signore Intendente Provinciale per cambiare i manipoli del grano dal sito ove gli ha riposti all’aia ove per l’addietro soleva battere le sue biade per il pregiudizio che apporta alla popolazione e quindi attenendosi a quanto viene esposto in detto atto consolare
Suplica si compiaccia l’E.V.. di lasciare quelle provvidenze che crederà necessarie. Grazia
Il 6 luglio 1847
Eccellenza si comunica al signor Intendente Provinciale di Cagliari che pare abbia provveduto sull’oggetto affinchè veda se si potrà spagliare per questa volta il grano nel sito in discorso approfittando del vento che porti la paglia nella parte opposta alla fontana ed alle case”
Il notaio Lai fa presente la sua esigenza:.
“Il notaio Stanislao Lai di Suelli ruspettosamente espone a V,E. che possiedendo un possesso attiguo alla propria abitazione un orticello chiuso a muro ha stimato quest’anno ,come lo fece l’anno scorso, senza alcun contrasto ,di portarvi le proprie granaglie per trebbiarle dentro il medesimo.
Quest’anno però si è opposto il Consiglio prendendo prettesto che colla paglia che vola si sporca un pozzo d’acqua che vi è vicino che non è buono ad altro che ad abbeverare bestiame.
Si è già principiata la lite e si è praticata una perizia e mentre il supplicante si accomodava a fare a sue spese un coperchio di tavole alla bocca del pozzo, accomodando prima la medesima , non volendo che il supplicante continuasse a trebbiare in detto sito benchè proprio, ha fatto notificare dal giudice un ordine delI’Intendente Provinciale di sloggiare le tavole// inibendolo di continuare a trebbiare sotto pena di attentato,
Come Vostra Eccellenza .conosce ,la cosa non è più integra e non è che un danno grave al supplicante obbligandolo a trasportare le derrate mezzo trebbiate senza che se ne abbia alcun pubblico vantaggio, perchè il dritto avesse il consiglio di impedirlo di fare nel suo sito che vuole per non guastare il pozzo, cessa la ragione dachè il supplicante vuole riparare a questo incomodo mettendo a sue spese un coperchio onde impedire di penetrare la paglia nell’acqua.
In questo stato di cose avendo già cominciato a trebbiare nel proprio podere non essendo stato diffidato in tempo abile, quando cioè poteva trasportare i manipoli altrove , ricorre alla giustizia di V,E,
Supplicandola degnarsi ordinare a chi spetta di permettere al supplicante di continuare la trebbiatura dei propri cereali nel luogo nel quale l’ha cominciato accomodando prima a sue spese la bocca del pozzo e mettendovi un coperchio di tavole, Grazie
Il notaio Stanislao Lai di Suelli per maggiormente accertare a V.E. della verita dell’esposto nella supplica precedente che ha umiliato presenta la copia autentica della perizia giudiziale praticata in contradditorio del consiglio nella quale è risultato che non può esservi danno sventolando il vento ponente , maestrale e levante e che l’unico danno di cader della paglia nell’acqua sventando a tramontana ed al vento meridionale cessa mettendo una porta nella bocca della fontana ciò che il supplicante volesse e vuole eseguire.
Essendo pertanto urgente il disegno del supplicante di finire la trebbiatura dell’aia.
Supplica si degni V,E. avere l’opportuno riguardo della pezza che unisce nel rescritto da lasciarsi alla supplica precedente che l’esponente ha umiliato .Grazie”.
Il verbale dei periti è di questo tenore:
“Addi 26 giugno 1847 Senorbì
Comparsi personalmente in questa Curia li precettati periti Giuseppe Sanna, Giovanni Porru e Lorenso Pisano di Suelli è stato ai medesimi defferto giuramento che prestarono a mano e delazione del Giudice presente, i membri di quel consiglio ed il sottoscritto segretario non però il notaio Stanislao Lai che ,sebbene citato, non curò comparire ed in virtù d’un tal atto è stato loro ingiunto di recarsi al sito in cui il notaio Stanislao Lai ha ideato di stabilire la sua aia in vicinanza alla propria casa di abitazione ed ivi praticare attenta visita e ricognizione di esso luogo per indi rilevare se le paglie dei cereali possano recare nocumento alle acque della fontana comune esistente a poca distanza o qualche altro pregiudizio a quel comune fissando allo stesso tempo ,giorno ed ora certa per darne l’opportuna relazione e detti periti , capito l’oggetto della fattasi loro interpellanza, premoniti dell’importanza e religione del giuramento e della propria risponsabilità in caso di dolosa simulata ed inesatta visita, rispondono: siamo pronti ubbidire ed assegnamo per dare l’opportuna relazione le ore cinque di questa sera che si è quanto affermano e soscrive il Pisano non però Porcu e Sanna per asserrisi illetterati del che.
Letto Lorenzo Pisano , Frongia Giudice di Mandamento
Mereu segretario
Addi 26 giugno 1847 Senorbi
Ricomparsi personalmente in questa curia e nanti il sottoscritto Giudice e segretario li precettati periti Giovanni Porcu, Giuseppe Sanna e Lorenzo Pisano di Suelli riferiscono
dietro l’ingiunzione fattaci ed in virtù del giuramento da noi prestato ci siamo recati al chiuso del notaio Stanislao Lai che possiede attiguo alla propria casa d’abitazione in quel popolato e vicinato detto Molino ed avendo ben riandato lo stesso chiuso//
ove lo stesso notaio Lai intende formare la sua aia per rilevare i danni e pregiudizi che possono arrecare la paglie dei cereali tanto alla fontana pubblica ivi esistente che per qualunque altro rapporto si risultò che sventolando il notaio Lai col vento ponente, maestrale o levante non possono le paglie dei cereali arrecare alcun nocumento alle acque della pubblica fontana esistente a poca distanza alla parte di tramontana dello stesso chiuso, epperciò neanche sventolando con quest’ultimo vento potrebbero le stesse paglie arrecare alcun pregiudizio alle stesse acque sventolando poi col vento meridionale paglie di necessità devono cadere in parte all’anzidetta fonte e se non pregiudicassero le acque in altro modo almeno per qualche tempo si devono attingere mescolati con paglia; ma perà siamo di sentimenti che un tale inconveniente si potrebbe ripparare facendo il notaio Lai// a sue spese una porta alla stessa fontana od una volta solida mercè la quale non possano le stesse paglie cadere sopra le anzidette acque, ne la formazione della stessa aia può apportare alcun altro nocumento che si è quanto dicono d’aver potuto rilevare e conoscere in forza del giuramento prestato e pratica tengono in simili visite e soscrive il Pisano non però il Porru e Sanna per asserirsi illetterati
del che
Lorenzo Pisano, Frongia Giudice di Mandamento Mereu segretario.”
In data 7 luglio 1847 l’Intendente della provincia di Cagliari scrive al Reggente la Segreteria di Stato e di Guerra:
”presentata dal consiglio comunale di Suelli una risoluzione di Giunta colla quale esponendo che il notaio Stanislao Lai collo introdurre una innovazione voleva in quest’anno tritolare le sue biade in un piazzale posto entro il popolato nella casa di sua abitazione con pregiudizio della pubblica fonte le di cui acque servono ad uso delli abitanti e grave incomodo ai vicini, domandava ne venisse inibito, si provvedeva da quest’ufficio nel modo che rilevasi dall’unita copia autentica di decreto, rilasciato nelli 28 del pp giugno.L’essere stato al ricorrente notificato l’ordine del giudice mandamentale posteriormente alla provvidenza suindicata// di non continuare la trebbia lascia presumere o che questa si eseguisca in opposizione al temperamento suggerito dai periti, oppure che a qualunque direzione si ventolasse grave incomodo ne ridondasse ai vicini abitanti delle case.
Ad ogni modo sarebbe in senso il sottoscritto che S.E. Il signor Vicerè possa degnarsi di rescrivere commettendo al giudice del Mandamento di permettere il ventolamento a condizione bensi che siano precedentemente eseguite le opere indicate nella perizia praticatasi e che non si rechi alcun incomodo a tutti li vicini.
Nel restituire a tal uopo chi scrive all’Illustrissimo signor Reggente la regia Segreteria di Stato e di Guerra i ricorsi che si è compiacciutto(sic) comunicargli, si pregia nel mentre riattestargli i sensi del predistinto rispettosamente
L’Intendente Provinciale de Cesaroni”.
La corrispondenza sulla trebbiatura si infittisce ed è la volta del Consiglio Comunitativo:
“Addi 7 luglio 1847 Suelli
Radunatosi nella consueta forma legale il Consiglio Comunitativo che il sindaco nobile don Bartolomeo Casu ed il consigliere Emanuele Melis,, Raffaele Corona, Francesco Taccori, Giovanni Dalmasso e Francesco Usai, previo l’intervento del maggiore di giustizia Gaetano Sollai in assenza del giudice del Mandamento rsipettosamente e con unaimità di voti espone a S.,E. il signor Vicerè che non ostante questo sigor giudice di Maadamento abbia fatto conoscere gli ordini emanati dall’Intendente Provinciale a questo notaio Stanislao Lai per ritirarne prontamente i manipoli del grano che avea destinati per tritolarli entro la piazza che possiede coerente alla sua casa per il pregiudizio che apporta ai comunisti(sic) ed alla fonte pubblica ivi adiacente ove si abbevera la comunità e trasportarli all’aia ove soleva per l’addietro battere le sue biade, questi nulladimeno non solamente ha messo in pratica gli ordini superiori per eseguire detto cambiamento, ma ancora ha seguitato a gettare i manipoli nello stesso luogo ed è tanto pertinace che pretende assolutamente di tritolare i cereali nella suddetta piazza ancorchè apporti sommo pregiuduzio a tutto il popolo.ne implora pertanto dall’ E.V. quelle provvidenze che crederà del caso e con questa fiducia si soscrive e si rassegna rispettosamente di che
don Bartolomeo Casu
+Emanuele Melis consigliere
+Rafaele Corona consigliere
+Francesco Tacori consigliere
Giovanni Dalmasso consigliere
Luigi Sollai consigliere
+Gaetano Sollai maggiore di giustizia
notaio Pasquale Desogus segretario”.

Ed ancora il 10 luglio 1847:
“Al signor Giudice di Senorbi:
il consiglio comunitativo di Suelli ed il notaio Stanislao Lai mi hanno inoltrato ricorso relativamente al tritolamento delle biade che quest’ultimo vuole fare nel piazzale di sua abitazione contro il solito praticarsi per lo passato mentre il tritolamento soleva praticarsi sempre nelle aie
comunali e con pregiudizio della pubblica fonte e dei vicini. Sullo stesso oggetto veniva inoltrato anche ricorso all’Intendente della Provincia e questi lasciava nel 28 pp giugno un decreto con cui si commetteva a Lai di verificare prima se sussistevano gli allegati inconvenienti e se stava di fatto la innovazione in discorso ed in appresso provvedere a termini delle risultanze, salvo al notaio Lai il dritto di esperire poscia delle sue ragioni nanti il Tribunale competente.
Ravvisando io giusto siffatto provvedimento sarà di Lei cura di farlo eseguire.Se poi il notaio Lai volesse precedentemente eseguire le opere indicate nella perizia praticatasi addi 26 giugno pp e cosi impedire gli inconvenienti che ne ridonderebbero al pubblico ed ai privati, ella gli permetterà il trebbiamento e sventolamento delle biade nel luogo in questione. Le commetto di provvedere in tale conformità e desidero che il Signore”.
Il giorno 10 luglio 1847 Giovanni Frongia scrive da Senorbi al Vicere:
“Su esecuzione del veneratissimo foglio di V.E. del 10 del corrente mese chiamai da me il notaio Stanislao Lai di Suelli e gli permisi il trebbiamento e tritolamento delle biade nell’aia in questione purchè però e non altrimenti che precedentemente eseguisse le opere indicate nella perizia praticatasi nei 26 pro passato giugno alle quali ha diggià dato mano ed intanto ha sospeso di trebbiare finchè siano finite le dette opere.
Frattanto a mio sommo pregio il raffermarmi con predistinto rispetto e profondo ossequio.
di Vostra Eccellenza
Senorbi 14 luglio 1847
Rispondersi che si resta inteso di permettersi al notaio Lai con ciò che prima di tutto faccia le opere portate dalla perizia e che inoltre lo spagliamento del grano si faccia quando il vento spirerà in senso contrario e porterà la paglia alla parte opposta alla fontana ed alle case.
Giovanni Frongia”.
Il giorno 17 luglio 1847 il Vicerà scrive al signor giudice del Mandamento di Senorbì:
“ resto inteso della permissione da Lei accordata al notaio Lai in conformità all’avutami autorizzazione con dispaccio delli 10 corrente mese di trebbiare e sventolare le sue biade nel piazzale di sue abitazioni. Dovrà però ella avvertire il Lai che abbia prima di tutto a far le opere portate dalla pratica e che inoltre lo pagheranno del grano venga eseguito quando il vento sparirà in senso contrario e portasi la paglia alla parte opposta alla fontana ed alle case..
 Di tanto incaricandola
desidero”.
-In data 3 luglio 1832 l’Intendente Generale scrive al vicerè di Cagliari sulla restituzione di ricorsi di Suelli per riparazione di strade accordandosi la domanda
“ ricorre a S.E il Consiglio comunitativo di Suelli per riparazione di strade impraticabili entro e fuori del villaggio, principalmente nella stagione invernale, non potendosi per cosi dire transitare da un vicinato all’altro, nonchè per andar in campagna al giornaliero lavoro nè per uomini ,nè per bestie. Si prestavano a ciò per l’addietro tutti indistintamente gli abitanti; si resistono in oggi e ciò che più serve di sorpresa la stessa Curia locale non vuol obbligarli, come potrebbe, senza un ordine superiore di Sua Eccellenza.
L’infrascritto trovando ragionevole la inoltrata dimanda, massime colla condizione di concorrere a ciò per mezzo d’altri, ove non si voglia concorrer per se stesso accordando il torno per tai lavori senza eccezione d’individui, trattandosi di vantaggio per tutta la popolazione che ne gode nel traversar le vie vicinali interne ed esterne ,è in senso di apporsi il decreto d’annuenza per parte del Governo al ricorso di Suelli che si restituisce alla regia Segreteria di Stato”.
Il giorno 7 luglio 1832 il vicerè scrive al Delegato di Giustizia di Suelli
“alla supplica si rivolga il consiglio ricorrente alla Curia locale cui abbiamo lasciato la opportuna disposizione di conformità alla domanda,essendo lodevole il divisamento di codesto Consiglio di ripararsi le strade tanto interne quanto esterne del villaggio , non meno che le pubbliche fontane e trattandosi di un oggetto di universale vantaggio, ho deferito alla domanda del detto consiglio onde tutti gli abitanti, senza eccezione alcuna concorrano ,o per se o per mezzo d’altri, all’eseguimento di quei lavori secondo un equo torno e nel modo che suole praticarsi in casi simili.Le ingiungo pertanto di lasciare in conformità gli opportuni provvedimenti sulla richiesta che le verrà fatta dal suddetto comune”.
Il giorno 3 maggio 1833 Pietro Paolo Casu scrive :”Eccellenza
col massimo profondo rispetto ho l’onore di far presente all’ E.V. che non ostante i più vivi richiami che si son fatti da vari abitanti di questo villaggio di Suelli al sindaco e consiglio comunitativo a lastricare le strade interne della popolazione onde prosciugare le acque stagnanti ed i putridi fanghi che rendono il clima intemperioso, non vi è stato verso che si sia potuto determinare di obbligare gli stessi abitanti a concorrere colla loro opera ad uno stabilimento di buona salute sul riflesso massime che sul proposito vi sarebbe un ordine speciale del Governo. Questa sarebbe la bella stagione onde riparare un tal inconveniente con meno gravame degli agricoltori per esser il momento in cui trovansi alquanto disoccupati: ed interessandomi molto anche in riguardo alla salute propria sindaco e consiglio comunitatvo al prosciugamento delle suddette acque stagnanti, alla di cui opera concorrerò anch’io in quella parte che mi spetterà sia in materiali ,sia in danari. Ed implorando dall’ E.V. una tal grazia passo all’onore di protestarmi con predistinto ossequio, venerazione e rispettosamente dell ‘EV. divotissimo obbligatissimo ed umilissimo servitore Pietro Paolo Casu.
Suelli 3 maggio 1833”.
In data 2 maggio 1833 il vicerè scrive al Delegato di Giustizia di Suelli.
“ dopochè col Consiglio Comunitativo ricorse a me nel luglio dello scorso 1832 onde obbligarsi tutti gli abtanti a concorrere alla riparazione delle strade ,tanto interne quanto esterne, del villaggio e delle pubbliche fontane, su cui provvidi favorevolmente come dal dispaccio da me a lei diretto nel 7 dello stesso luglio, mi fa senso il conoscere che tuttora non siasi dato mano a quelle opere tanto urgenti, massime nell’interno del villaggio in quanto concerne il prosciugamento delle acque paludose. Ella pertanto ne farà questo cenno in suo nome al prefato Consigio, onde si disponga con celerità a quelle opere mediante un equo concorso di tutti gli abitanti suggerendogli anche che potrebbesi a tale oggetto trarre anche profitto dei giorni festivi previo permesso dell’autorità ecclesiastica.
Attendendo da lei riscontro”.
I carri ed i carratori pongono una serie di problemi.
Il giorno 6 ottobre 1834 ,San Pantaleo, il notaio Raffaele Sanna Delegato scrive al vicerè:
“prese le debite cognizioni del contenuto nell’unito ricorso della comunità di Suelli ed avuto riguardo all’atto di transazione seguito tra monsignor Arcivescovo come signore di q uel luogo e la medesima ,mi risulta che le lire cento diciotto e soldi dieci son state in un tempo lasciate a peso dei miseri carratori, per instanza fatta dai Magnati nel Consiglio Comunitativo, il quale per puro timore condiscese a formare il riparto esclusivamennte ai ricchi e possidenti, quando dalla transazione si rileva tutto il contrario, giacchè si espone genericamente dicendo che tutti i vassalli sono tenuti al pagamento di questo dritto ad eccezione degli esenti dalla giurisdizione come sarebbero i Cavaglieri.
Conoscendo ora tutto il comune essere troppo gravoso ai carratori di pagare le lire 118 soldi dieci .oltre il portato di essa transazione, acconsento a che da l’E.V. venga ordinato di ripartirsi da qui in avanti a tutti gli individui di essa comunità ,eccetto i Cavaglieri.
Ecco quanto sono in dovere di renderLe noto, nell’atto che mi rinnovo
San Pantaleo 6 8bre 1834 Di Vostra Eccellenza
devotissimo obbedientissimo umilissimo servitore notaio Rafaele Sanna Delegato”.
Il 14 ottobre 1836 a Suelli si riunisce il Consiglio Comunitativo:
“Radunatosi nella forma consueta il Consiglio Comunitativo in giunta doppia ,composta dall’attuale sindaco Sebastiano Frau, e consiglieri Pietro Cossi, don Pietro Paolo Casu, notaio Stanislao Lai, Raafaele Sollai e Lorenzo Pisano e probi uomini Giovanni Dalmasso, Giuseppe Dalmasso Cordeddu, Raimondo Pipia, Vincenzo Matzuzi, Francesco Pipia Cirina, signor Giuseppe Marrocu e signor Raffaele Siddi, con intervento del maggiore di giustizia per l’assenza del signor Delegato del Mandamento e trovandosi tutti astanti si propone dal sindaco che dietro gli alti richiami fattili dagli abitanti di questo Paese singolarmente dai poveri sulla proibizione dei carri d’antica foggia, che per soddisfare il pubblico non ci sarebbe altro mezzo di far conoscere al Governo li seguenti inconvenienti per mettersi in pratica il disposto del vice regio Pregone datato sotto li 30 luglio 1836 in cui obbliga tutti i possidenti carri d’antica foggia a ridurli all’ultima riforma.
Primo la maggior parte, che possiedono carri e buoi in questo villaggio di Suelli sono i poveri, che non si trovano in grado di fare una spesa più presto vistosa per l”acquisto di nuovi carri, sul riflesso che intraprendono l’agricoltura con buoi comprati a credito, con terreni d’affitto, col grano del monte granatico per il seminerio, mantenendosi da casa altrui quasi la maggior parte dell’anno e servendosi finalmente dei carri vecchi, che rifiutano i principali tanto di portare avanti il seminerio per ricavarne da questo il tenue sostentaento, in difetto sarebbe una classe considerabile d’individui, che non saprebbero in altro modo occuparsi con grave pregiudizio dei proprietari delle terre e gran discapito dell’agricoltura.
2.° Per parte dei principali poi, che sono pronti ubbidire gli ordini del // Governo osterebbero le grandi difficoltà di poter transitare nei nostri terreni grassi, fangosi e scoscesi ed in conseguenza disutili al trasporto dei manipoli all’aia e per la conduzione della legna, e venendo il caso di rovesciarsene qualcheduno e rompendosi in qualche parte, cosa niente più facile , mancherebbero di fabbricanti di carri per accomodarli, come tutto si ha dimostrato l’esperienza quando anni sono al primo ordine del Governo alcuni individui se ne sono provveduti.
Ben compresa dai prefati consiglieri e probi uomini la proposta del sindaco, unanimemente risolvono che si fatta doglianza sono piuchè(sic) giustissime per le ragioni sovra esposte, a cui oggetto non possono dispensarsi di far noto a S.E. ed anche allo stesso clementissimo Sovrano l’incomodi, danni e pregiudizi, che dee immancabilmente soffrire la popolazione se non si permette l’uso degli antichi carri di poter transitare nei salti e nelle montagne, astenendosi dal transitare per gli stradoni od altre diramazioni, che si formassero di nuovo, imponendo nel caso dalla stessa E.S. un(sic) penale a tutti quelli individui che transitassero furtivamente in detti stradoni, che è quanto umilmente risolvono e si sottoscrivono quelli che lo sanno, gli altri però per asserirsi illetterati fanno il segno di croce nei loro nomi
In fede
Sebastiano Frau sindaco+ Pietro Cossu consigliere
• don Pietro Paolo Casu consigliere, notaio Stanislao Lai consigliere, Raffaele Sollai, consigliere, Lorenzo Pisano consigliere, Giovanni Dalmasso probo, Raffaele Siddi probo,, Giusppe Dalmasso probo. Giuseppe Marrocu proboi,+ Vincenzo Matzuzi, Raimondo Pipia probo, segretario “.
Il giorno 11 novembre 1836 il sindaco di Suelli scrive al Vicerè:
“Il Sindaco e Consiglio Comunitativo del villaggio di Suelli unendo la risoluzione consolare col rispetto dovuto a V.E espone che la proibizione ultimamente dattasi(sic) di poter far uso dei carri costrutti ad uso antico ha dovuto costituire un certo grado di disperazione la maggior parte di quei poveri contadini che privi d’ogni altra risorsa vivono stentatamente da quel poco che lucrano col giogo dei buoi e carro che possiedono per unico patrimonio. da tutti si possono capire facilmente le sagge mire del Governo nell’emanare siffatta proibizione per quanto riguardano la conservazione in buono stato degli stradoni e sue diramazioni, ne si riguardano però le tenuissime sostanze di quei poveri villici che con vecchio carro che possono essi stessi facilmente riparare ed in casa e nel salto, tirano avanti tanti anni bisognerà confessare che non possono essi essere sufficienti a fare la spesa superiore per un carro di nuovo modello , questo è il massimo degli ostacoli che si incontrano per non poter aver luogo la introduzione dei nuovi carri prescindendo che l’uso dei medesimi è impraticabile nei salti e nelle montagne e su di ciò nessuno certamente ne può dare un più accertato sentimento degli stessi villici e contadini. Che giorno e notte ed in tutte le stagioni attendono a simili traffici e lavori.
Supplica pertanto si degni V.E. prendere le circostanze esposte nella debita considerazione e rilasciare al proposito quelle modificazioni che si giustificheranno più opportune per non vcdersi a cadere(sic) alla rovina di tanti poveri vassalli. Grazia”.
Una serie di riunioni di Consiglio Comunitativo affrontano ancora il problema:
“Addi 14 aprile 1837
Congregatosi in casa dell’attuale sindaco don Giovanni Demuro, il Consiglio Comunitativo di questo villaggio, unitamente agli infradicendi probi uomini con intervento del maggiore di giustizia in assenza del Delegato ed ,essendo tutti uniti, propone detto sindaco e dice che con lettera del Illustrissimo signor Intendente Generale in data del 14 ultimo scorso marzo ricapitata nelli 5 del presente mese fa nota a questa comunità la grazia accordata da S.E. il signor Vicerè per potere transitare i carri di antica costruzione nella traversa e troncate dello stradone nei siti di già destinati e da destinare e poiché incombe alla comunità d’evacuare gli articoli in essa lettera raccomandati sono stati a tale oggetto richiesti ed essendo cosi uniti,compresa appieno la proposta del sindaco unanimi si devengono a riferire quanto in appresso:
Primo articolo
Riguardo al primo articolo avendo fatto un’attenta disamina si è rilevato che in tutta la popolazione il numero dei carri d’antica costruzione ascende a quello di ottantadue ed il numero dei carri di nuova riforma a quello di otto, i quali sono stati comprati nella capitale per mancanza di falegnami capaci in questo villaggio.
Secondo articolo
Riguardo a quell’articolo hanno da riferire che questa popolazione non può far a meno d’attraversare lo stradone incominciando dall’ingresso del villaggio venendo da Senorbi fino all”uscita andando a Mandas, il qual distretto in linea retta ascende al numero di 4000 palmi di longitudine. Nell’esterno poi della popolazione, onde poter passare i carri ed il bestiame da una parte all’altra, tanto per l’esercizio dell’agricoltura che per il pascolo abbisognano delle seguenti troncate nei siti designandi
1.a Una troncata nel luogo detto Ruina Lai venendo da Senorbi e vicino a quei limiti;
2.a Altra nel luogo detto Bena Crutza e specialmente per poter traversare sopra del ponte quivi esistente
3.a Altra pure venendo da Senorbì nello stesso luogo Bena Crutza e precisamente a linea retta dalla fonte per andare alla aia detta de Is argiolas de jossu;
4.a Altra troncata in Sa serra de alori, andando a Mandas:
5.a Altra nel luogo detto Sa tanca de nuraxi Pissulu;
6-.a Altra finalmente nel luogo detto Su Punteddu de Seuno andando pure a Mandas

Terzo articolo
In ordine a quest’articolo maturando su i mezzi do occorrere alle spese di ristauro della traversa e troncate hanno determinato di sottomettersi alla contribuzione e conduzione di tutta la ghiaia necessaria per il ristauro della traversa interna della popolazione e delle troncate designate, come si è praticato in questo villaggio fin da quando si costruì lo stradone; come altresì sarebbe altro mezzo il far contribuire della ghiaia dagli individui d’alcuni villaggi circonvicini come Seuni e San Basilio , i quali attraversano lo stradone negli stessi suddescritti siti per condurre della legna dalle // montagne ai rispettivi villaggi.
Questi sono i mezzi piu convenienti a cui la comunità si sottomette volontariamente e con tutta assiduità; del rimanente si rimette alle disposizioni del superiore. tanto hanno giudicato di dover rispettivamente riscontrare all’Illustrissimo signor Intendente Generale in vista dell’ordine dal medesimo lasciato in detta Sua lettera e si segnano quei che lo sanno, gli altri fanno il segno di croce nei loro nomi
del che
Don Givanni Demuro sindaco
don Pietro Paolo Casu consigliere
notaio Stanislao Lai
Lorenzo Pisano consigliere
Raimondo Pipia consigliere
+Giuseppe Marrocu consigliere
Raffaele Siddi probo
don Fedele Dedoni probo
+Vincenzo Matzuzi probo
+Raffaele Corona probo
+Giorgio Usai probo
+Antonio Casu maggiore di giustizia
Michele Aru notaio per Desogus segretario
Addi 12 marzo 1837 Suelli
Congregatosi nella forma consueta il Consiglio Comunitativo sotto descritto in casa dell’attuale consigliere nobile don Pietro Paolo Casu inclusivamente ai probi uomini e censore locale sotto nominandi e del maggiore di giustizia per l’assenza del Delegato di questo Mandamento ed essendo tutti astanti propone il capo consigliere notaio Pietro Cossu stante il morbo che affligge il sindaco nobile don Giovanni Demuro che il cantoniere destinato per la custodiaa dello stradone parte in questo villaggio ha proibito il passaggio dei carri d’antica foggia nella traversa interna della popolazione non che nelle troncate concesse in questi salti, quandochè il Comune a proprie spese vi avrebbe contribuito la quantità di quattro milla(sic) e piu carri di materiali per la formazione di essa traversa, a condizione di passar liberamente i carri sardi. Questo Comune ora si trova nella dura penuria di non potersi provvedere del legno e dell’acqua necessaria per l’umano sostentamento, mentre principalmente la classe dei poveri che è la più superiore non si sarebbe per mancanza di mezzi tuttora provveduta di quei carri d ‘ultima riforma e stenterebbe a provvedersene per l’esposta ragione . In questa dura circostanza il Comune si obbliga, come finora lo avrebbe praticato, di accomodare qualunque guasto vi potrebbe essere non solo nella traversa però anche nelle troncate concesse ,se la clemenza del governo concedesse il passaggio dei suddetti carri sardi,avuto riguardo agli esposti motivi.. ed avendo i consiglieri, probi uomini, censore locale ben compresa la suddetta proposta unanimemente asseriscono che, attesa l’esposta circostanza di questa misera popolazione altro rimedio non vi è che ricorrere presso il Superior Governo perchè per tratto di sua beneficenza si compiaccia concedere il transito dei carri sardi nella traversa interna di questa popolazione e nelle troncate concesse in questi salti, obbligandosi a qualunque riatamento(sic) vi potrà succedere a proprie(spese ndr), come lo ha finora eseguito, lasciando a tal oggetto quelli ordini opportuni a chi spetta, che è quanto umilmente risolvono e sottoscrivono quelli che lo sanno, gli altri però per asserirsi illetterati fanno il solito segno di croce nei loro nomi che
Consiglieri
• Pietro Cossu
• don Pietro Paolo Casu
• notaio Stanislao Lai
• Lorenzo Pisano
• Raimondo Pipia
• don Fedele Dedoni censore locale
• probi uomini:
• Giuseppe Marrocu
• Giovanni Dalmasso
• Giorgio Cossu Ledda
• +Efisio Cirina
+Vincenso Matzuzi
+Antonio Casu maggiore di giustizia
Notaio Pasquale Desogus segretario”.

Il giorno 11 dicembre 1831 l’Intendente Generale scrive alla Segreteria di Stato:: sulla vendita della carne nel villaggio di Suelli:
“il sottoscritto avendo nominato la qui annessa risoluzione di Giunta del Consiglio di Suelli ed i motivi che la determinano a promuovere l’accettazione del progetto inoltrato dal nobile don Pietro Casu e Luigi Marrocu relativamente alla privativa somministranza e vendita della carne giusta la graduazione dei prezzi in esso progetto specificate, ravvisa in sostanza meritevoli di venir accolte le proposizioni dei prefati Imprenditori.
Prima però di approvarsi le medesime dal Superior Governo e d’autorizzarsi il Consiglio a stipolare l’opportuno contratto ,sembrano convenevoli di modificarsi nella parte che riguarda la vendita e macello dei buoi d’agricoltura già resi inservibili al lavoro e di spettanza dei particolari i quali non devono punto obbligarsi a prevalersi dell’opera dei beccai proposti dagli appaltatori .inoltre dovrà l’oggetto discutersi in Giunta raddoppiata con intervento anche del censore locale o del parroco del luogo con rassegnarsi in seguito al Superior Governo il risultamento delle seguite deliberazioni”.
Sullo stesso tema vi è un’altra lettera del novembre 1844:
“ Cagliari 22 9mbre 1844.
Sulla supplica di don Bartolomeo Casu di Suelli-
Si potrebbe la presente supplica inanzi tutto comunicare all’Intendente della provincia per informare sull’esposto e vieppiù sulle provvidenze che diconsi lasciate dalla Regia Segreteria di Stato e in quali casi abbia luogo il suggerito temperamento di ripartire fra tutti gli agricoltori la carne di bue domito e dal prezzo che ne ricava possa il padrone acquistarne un altro
L’Avvocato Fiscale Generale Patrimoniale di S.M Floris”.

Problemi sanitari
Il 26 ottobre 1838 l’Intendente Generale De Cesaroni informa la Segreteria di Stato:” trovando il sottoscritto degna della superiore approvazione la proposta per chirurgo comunale avanzata colla qui annessa risoluzione consolare dal Consiglio Comunitativo di Suelli, si reca a premura di rassegnarla a S.E. il Vicerè perchè si degni munirla della sua autorizzazione e coglie ad un tempo l’opportunità per rinnovare all’Ill.mo signor Reggente la Regia Segreteria di Stato e di Guerra i sensi del suo predistinto ossequio”.
Il 30 ottobre 1838 il Vicerè comunica all’Intendente Generale delle Regie Finanze: “visto il contratto che l’Ill.mo signor Intendente Generale rassegnò con ufficio del 24 corrente e che il Comune di Suelli deliberò con atto consolare redatto a termini della circolare viceregia del 6 ottobre 1837, di stringere col chirurgo Pasquale Caria per l’attendenza di sua facoltà al Comune predetto e pel termine d’un anno cogli obblighi da un canto e colle prestazioni dall’altro secondo gli usi del paese, sulla convenienza di quale contrattazione opinò favorevolmente esso signor Intendente Generale si è S.E degnata di compartirvi la implorata approvazione e lascia che lo stesso signor Intendente Generale disponga pe compimento di effetto.
Il sottoscritto nel farne questo cenno al prelodato signor Intendente ha pure l’onore di rivolgergli le relative carte e di rinnovargli”.
In data 14 agosto 1841 il Vicerè scrive all’Intendente della Provincia di Cagliari De Cesaroni: “ la deliberazione del Consiglio comunitativo di Suelli di stringere col chirurgo Francesco Corda il contratto per l’attendenza di sua facoltà a quel comune, mediante gli obblighi ,patti e condizioni espressi nell’atto cnsolare in data primo del corrente mese, essendo favorita dal sentimento di V.S. manifestatomi in nota del 3 , ha riportato la mia approvazione.
Autorizzo quindi la stipulazione di tale contratto con gli obblighi e patti e condizioni summentovati, ai quali però dovrà espressamente aggiungersi l’obbligo della gratuita vaccinazione e lascio ch’ella dia le analoghe disposizioni a tal uopo come ancora perchè venga trasmessa a questa Regia Segreteria di Stato e di Guerra una copia autentica di siffatto contratto onde abbia a servire di norma all’occorrenza. Le rivolgo intanto tutte le carte ch’ella mi rassegnò originalmente colla succitata nota e prego Dio “.
Il 9 luglio 1842 il Vicerè ragguaglia l’Intendente della Provincia di Cagliari Frau:” postoche come ella informa con foglio del 28 precorso giugno è stato lodevole il servizio e la condotta tenuta lungo il precorso anno dal chirugo comunale di Suelli Francesco Corda io non risulto in contrario a che lo stesso Comune rinnovi come implora con esso precettativo il relativo contratto pur cogli stessi patti e condizioni apposte al precedente e vi si corrisponda eziandio quello della gratuita vaccinazione.Sarà pertanto di lui cura di disporre in coerenza e nel restituirle a tal uopo l’atto consolare concernente a tale rinnovazione di contratto ,prego Dio”.
Il 9 agosto 1845 il Vicerè scrive all’Intendente Provinciale de Cesaroni:
“Il contratto che il Consiglio Comunitativo di Suelli vorrebbe stringere col dottore in chirurgia Paolo Lobina per la prestazione medesima della sua opera , ravvisandosi i patti e condizioni stabilitisi nel relativo atto consolare rassegnatomi del 26 precorso luglio e che qui unito le restituisco, io non ho niente in contrario acchè da quel consiglio si devenga alla stipulazione del contratto in discorso, autorizzando a tal uopo il di Lei ufficio ad impartire al ricorrente consiglio la medesima facoltà
Desidero”.
Il giorno 9 settembre 1846 l’Intendente Provinciale de Cesaroni scrive al Vicerè:
“Il Consiglio Comunitativo di Suelli colla qui unita risoluzione di Giunta in classi raddoppiate e con intervento del clero, d’alcuni capi di famiglia e dei primari impiegati del paese implora il permesso di devenire per un altro anno alla rinnovazione del contratto col dottore in chirurgia Paolo Lobina per prestare la sua opera alla comune in tal qualità.Il sottoscritto nel rassegnare siffatta petizione a S,E il signor Vicerè è di parere che possa la medesima degnarsi di autorizzare quest’ufficio a provvedere in presenza della domanda”.
Il vicerè in data 22 novembre 1846 risponde:
“ ravvisandosi vantaggioso al comune di Suelli l’assalariamento del contratto col dottore Paolo Lobina per la prestazione a quelli abitanti io lo approvo ed autorizzo la S.V a disporre perchè dal Consiglio suddetto si devenga alla stipolazione del medesimo oltre alla gratuita vaccinazione ed assistenza alla classe indigente.Le restituisco e prego Dio”.
In data 18 dicembre 1847 il Vicerè scrive all’Intendente della Provincia di Cagliari “… la comunità di Suelli allo stringere col chirurgo Antonio Melis per la prestazione delle sue opere alla medesima comunità, risultando regolare io lo approvo e lascio che ella disponga prestar al medesimo abbia il effetto nel modo e forma cominciata,le restituisco col relativo Atto Consolare che havvi annesso al di lei foglio del 26 precorso 9bre e prego Dio “.

-2.In Archivio di Stato di Cagliari, nel Fondo Intendenza Generale, vol 3564
abbiamo una decina fogli che sono di questo tenore:
“Copia dei capitoli barracellari del villaggio di Suelli
Addi 16 novembre 1835 Suelli
Congregatosi il Consiglio Comunitativo composto dal sindaco Antonio Piras e dai consiglieri Sebastiano Frau, don Giovanni Demuro, Pietro Cossu, don Pietro Paolo Casu, notaio Stanislao Lai e Raffaele Sollai, coll’intervento dei probi uomini Rafaele Siddi, don Fedele Dedoni ,Giuseppe Marrocu ,don Priamo Paderi censore locale,Lorenzo Pisano fattore baronale, Giuseppe Marrocu probo, Rafaele Siddi probo ,don Fedele Dedoni probo, Giovanni Dalmasso probo ,Raimondo Pipia probo ,Rafaele Pipia Cossu probo ,Giorgio Usai probo, Francesco Ignazio Serra capitano,Raffaele Corona miliziano.Francesco Usai Cossu miliziano, Serafino Frau miliziano,Francesco Fanari miliziano,
visto Sanna delegato
notaio Pasquale Desogus segretario
comprensivamente al censore locale don Priamo Paderi nella qualità anche di Capitano contingente di questa compagnia miliziana ,unita pure la maggior parte del corpo miliziano di questo villaggio ad oggetto di riformare i capitoli barracellari dietro ordine giunto alla Curia degli 11 agosto p(ro)p(assato) astante il signor Delegato, risolvono tutti unanimi e concordi e senza alcuna disparità di formarli come li formano nel modo seguente:
Art, 1 Sarà tenuta la compagnia barracellare durante l’anno di sua amministrazione indennizzare il particolare individuo che avrà in tempo abile denunciato i suoi averi alla medesima d’ogni e qualunque danno e furto che avesse patito entro i territori di questo paese od in casa, purchè il
danno o furto sofferto sia stato imputato nel termine di giorni tre da che l’avrà avvertito da farsi detta imputazione mediante biglietto che spedirà il segretario della compagnia suddetta in cui dovrà spiegare se intende ammetterlo o rifiutarlo adducendo in questo caso le ragioni di rifiuto a tenore del Pregone 27 giugno 1805, Qual indennizzazione avrà sempre luogo // previo ordine dell’ufficio d’Intendenza Generale da cui ora le milizie dipendono, che dovrà ottenere il dannificato o derubato e si eseguirà riguardo al bestiame nel preciso termine di giorni quindici computandi dal giorno della seguita imputazione, sotto pena di stare la compagnia obbligata al risarcimento d’ogni danno che il dannificato potrà avere per il ritardato pagamento, quale si arbitrerà eletti dalle parti o d’ufficio in caso discrepanza, bastando in prova della preesistenza e deficienza della cosa rubata il giuramento del dannificato ,non potendosi altrimenti provare, quando sia di buoni e commendevoli costumi e corroborati con due testi a tenore delle nuove leggi, nel caso il dannificato non abbia corrisposto la metà del salario al tempo della seguita denuncia conforme al disposto del Regolamento non sarà tenuta la compagnia barracellare pagare il furto del bestiame nei giorni quindici stabiliti, ma dovrà lo stesso dannificato aspettare fino a che , terminato l’esercizio, pervenga al barracellato l’ordine superiore per il pagamento dei danni.
Si approva in conformità al portato del Regolamento del Regio Editto 17 7bre 1836
Lepori Regio Prefetto.
Articolo secondo. Sarà tenuta la compagnia barracellare rifare qualunque furto che si commetterà dentro le case, seguito con frattura o senza, purchè il derubato provi la preesistenza e deficienza col suo giuramento suppletivo, quale soltanto vi si ammetterà quando sia accompagnato dalle condizioni i apposte al precedente articolo..
La frattura o maleficio dovrà sempre constare non potendo il ladro senza questo introdursi in una casa.Lepori Regio Prefetto.
Articolo terzo.
Nel caso la compagnia barracellare venisse a ricuperare nel termine stabilito per pagamento, vale a dire nei quindici giorni qualche capo di bestiame, il di cui mancamento li fosse stato imputato nel termine di giorni tre ed il qual capo recuperato si trovasse nello stesso stato in cui mancò sarà tenuto il dannificato a riammetterlo restituendo alla compagnia suddetta il prezzo nel caso d’esser stato indennizzato.
Si approva Lepori Regio Prefetto.
Articolo quarto.
Tutti gli individui i quali sono soliti lasciar andare vago il bestiame a traverso ai seminati, vigne,aie e possessi altrui, nel caso patissero qualche danno nel medesimo di qualunque specie esso sia, come sarebbe qualche stoccata o venisse stiracchiato dai cani, recise le orecchie, la coda o simili non potranno pretendere dalla compagnia barracellare l’indennizzazione nella medesima sarà tenuta e ciò in pena di non contenere i proprietari il bestiame e di lasciarlo andar vago da un luogo all’altro
Si approva il seguente capitolo pel solo caso che la bestia venga morsicata( altra versione mancata sic) dai cani poichè dalle persone si può prescindere, constando solo arrestarla per far pagare al padrone il danno e la tentura..Lepori Regio Prefetto.
Articolo quinto
Sarà altresì tenuta la stessa compagnia all’emenda dei danni e furti che patisse qualche individuo di questo paese fuori della stanza oppure anche dentro le medesime, anche quando non constasse la frattura , oppure nelle loggie, cortili e giardini, nei quali sogliono lasciare galline, aratri ed altri attrezzi,, purchè il danno patito sia imputato nel termine di giorni tre, asseverato bensì il furto col giuramento prescritto nel primo articolo.
Si approva fuorchè per i furti dentro le stanze che il padrone deve tenere chiuse
Lepori Regio Prefetto.
Articolo sesto
Tutti i vassalli dovranno denunciare al capitano e suo segretaro nel termine di giorni quindici da cui si romperà il bando e nella casa che verrà destinata, tutti i loro beni mobili ed immobili e semoventi sottoposti alla custodia del barracellato, intendendosi i mobili per denunciati quando si esprimono nel modo seguente. Denuncia un corpo di case con quanto entro esiste sotto pena in difetto di non // essere la compagnia tenuta a compensare i danni che dovrebbe indennizzare a termini del & 27 del
Pregone 27 giugno 1805 e di pagare all’opposto l’intiero salario come se fossero denunciati, spedendosi nel primo caso il biglietto di denuncia.
Per i buoi domiti con tutti gli attrezzi annessi alla agricoltura ed il prodotto delle granaglie seminate, trascorsi però i giorni quindici delle denunce se alcuno volesse denunciare sarà tenuta la compagnia d’ammetterlo ed indennizzarlo dei danni che d’allora in poi potrà soffrire, ma dovrà il denunciante pagare doppio salario in conformità al & 29 del Pregone suddetto.
Per le denunce si osserveranno gli articoli 28 fino al 33 del Regio Editto 17 7mbre 1836 Lepori Regio Prefetto.
Articolo settimo
Per la custodia dei buoi domiti denunciati come nel precedente capitolo dovrà ciascuno particolare pagare alla suddetta compagnia per ogni giunta una quarra grano e reali due in denaro, per ogni giunta di tori rudi domestici un quarto grano; per ogni cavallo reali due , per ogni giumento soldi cinque, per ogni porco mannalito mezzo reale, per le case se ha bestiame non esigerà nessun dritto, in mancanza di questo si pagheranno soldi cinque per ogni corpo di case, dovranno pure pagarsi reali due alla detta compagnia barrancellare dai proprietari delle vigne in qualunque// numero siano essendo queste da qui in avanti sorvegliate e custodite dalla stessa compagnia, la quale pagherà i danni e furti che si commetteranno nelle medesime, danno d’uva, tralci di vite, d’alberi e simili e finalmente li alveari esistenti fuori di popolazione per ognuno si pagherà un soldo e nel caso poi fossero entro l’abitato e nei cortili annessi alla stessa casa d’abitazione del proprietario non si pagherà dritto alcuno e solo intenderanno inclusi alla denuncia delle case predette,
Si approva Lepori Regio Prefetto.
Articolo ottavo
Sempre quando alcuno della compagnia barracellare incontrasse qualche particolare passando i suoi buoi nei vacui delle vidazzoni ossiano cortura aperte oppure potesse avere direzione d’ìntrodursi nelle medesime tuttochè non fosse ancora giunto dovrà esigere secondo l’inveterata consuetudine un soldo per capo per la prima e seconda volta e trattandosi di essere recidivo pagherà i due scudi tutto a favore della stessa compagnia barracellare, colla facoltà all’impiegato di condurre in ceppi il custode di essi buoi dandone pronto avviso all’autorità e per essere creduto sarà sufficiente la sua relazione e riguardo alle corture aperte incontrandosi la terza volta verrà sottoposto alla carcerazione per giorni sei e pagherà un quarto di scudo alla curia, ed un quarto di scudo al barracellato.
Non avrà luogo la tentura se non incontrandosi il bestiame nel luogo proibito non bastando il vederlo avviato poichè potrebbe arrivare e non arrivare non ostante la direzione si recasse ad altro sito Lepori Regio Prefetto
Articolo nono
Per porre argine agli abusi che sogliono commettere gli impiegati della compagnia barracellare i quali sotto pretesto di sorvegliare e custodire le vidazzoni e suoi vacui procurano di far allontanare l’altrui bestiame per il solo fine di godere ed approfittare essi soli dei pascoli, si stabilisce che qualunque particolare privato incontrasse il bestiame di qualunque impiegato sia nelle corture aperte e nellc chiuse delle vidazzoni,vacui delle vigne, ed altri luoghi destinati al pascolo del bestiame domito ,sarà in arbitrio del medesimo di tenturarlo pagando l’impiegato uno scudo, l’altro dritto che potrebbe pagare il tenturante particolare in conformità alla penale imposta nel presente capitolo, nel caso anche egli si trovasse in contravvenzione divisibili essi dritti fra il tenturante ed i ministri di giustizia, bastando per prova di tal tentura la deposizione d’un teste presenziale e giuramento suppletivo del tenturante.Sotto nome dì impiegato s’intenderanno i membri componenti il Consiglio Comunitativo, maggiore di giustizia, maggiore di prato, censore locale e capitano dei barracelli e sua compagnia, colla specificazione che pel nome di bestiame si comprende il bestiame domito ed il bestiame rude,
Si approva Lepori Regio Prefetto
Articolo decimo
Per l’abuso introdotto in questo villaggio di lasciare andare vago e senza custodia il bestiame nell’entrata e sortita del popolato introducendosi se soli i buoi cavalli e asini nelli altrui possessi e vigne con notabile pregiudizio e danno ai muri, ai seminati ,agli alberi, ai prati ed a tutto altro che vi si possa contenere pretendendo il proprietario del bestiame di salvarsi e liberarsi della tentura adducendo essere accidente e perchè di tali scuse non sia a parte il padrone del possesso si prescrive col presente che tenturandosi da questi suoi servi ed inviati nei predetti possessi e vigne, trattandosi di buoi domiti si esigerà per la prima volta soldi sei per capo, uno scudo per la seconda volta e per la terza volta uno scudo e quattro giorni di carcere. Se si trattasse di cavalli la tentura sarà per la prima volta soldi cinque, per la seconda reali due e per la terza mezzo scudo e ciò per ogni capo, per gli asini pr la prima volta si esigerà per ciascun capo soldi tre, per la seconda soldi quattro e per la terza soldi sei e trattandosi di essere il bestiame suddetto persone recidive si userà la terza penale nella prima volta colla condizione di essere i possessi chiusi secondo il costume di questo luogo.Quali tenture saranno divisibili fra i tenturanti e la curia. Se poi nell’atto che il proprietario stesse// praticando la tentura sopravvenisse nel posto qualche impiegato vale a dire dei soggetti compresi nella compagnia barracellare, dovrà questi astenersene e questi ne praticherà la tentura e ne goderà i dritti della curia.
Si approva Lepori Regio Prefetto
Articolo undici
Trovandosi qualche porco mannalito o scroffa erranti nel popolato o seminati dannificando si pagherà per tentura reali due, se il padrone sarà assoggettato all’emenda dei danni e questo diritto cederà a favore del tenturante e ciò per ogni capo salvo che si trattasse d’un caso accidentale che in allora sene pagherà il solo danno
Si approva Lepori Regio Prefetto
Articolo duodecimo
Nel caso non si potesse accorrolare il bestiame trovato nei luoghi spiegati nei precedenti capitoli sarà valida la tentura, purche vi sia un teste presenziale e presti il tenturante il giuramento suppletivo e se il tenturante fosse impiegato e provvedesse un amichevole arrangiamento del tenturato sulla tentura , verificandosi i danni dovrà pagare egli il dritto della tentura ex propris e sarà punito col carcere di giorni venticinque.
Si approva Lepori Regio Prefetto.
Articolo decimoterzo.
Sarà sempre vietato d’introdursi chiunque nei possessi ,vigne ed altri poderi d’altrui pertinenza per qualsiasi pretesto o per recider erba proffitar delle uve, di altri frutti eccetto che si trattasse di persone in cui non cadesse il menomo sospetto di dolo, sotto pena di pagarsi dal primo dicembre fino agli ventuno giugno, per la prima volta la penale d’una lira e per la seconda volta colla stessa penale e giorni dieci di carcere e dagli ventuno giugno fino al primo dicembre, trovandosi qualcheduno attraversando nei suddetti poderi sarà punito per la prima volta colla penale di scudi due e di un mese di carcere in San Pantaleo e per la seconda volta sarà punito colla stessa penale e verrà sottoposto al processo nella qualità di recidivo ,constando però sempre un teste presenziale e giuramento del tenturante , divisibili esse penali coi tenturanti e la curia. Se poi il dannificante fossero persone miserabili e nullatenenti dovranno punirsi con doppio gastigo di carcere e ciò perchè ciascuno// rispetti i possessi altrui e si evitino i danni che sogliono cagionare pur troppo frequentemente, senza che mai, perchè rimanendo impuniti i dannificanti, abbia potuto ciascun padrone godersi del frutto del suo possesso,E trattandosi di essere il proprietario tenturante di buoni e lodevoli costumi ed il tenturato recidivo, sia valida la tentura col solo suo giuramento, solendo accadere di non andar sempre il padrone accompagnato. Trattandosi d’arresto sene darà pronto avviso alla Curia.
Si approva ,eccettuata la pena di carcere che starà all’arbitrio del Giudice lo infliggerle ed il tempo della durata. Lepori Regio Prefetto.
14. Tutti quelli che verranno colti con frutta, uva ,fasci di legna , spinai, sarmenti od altro che potesse presumersi di essere di possessi o vigne altrui ,anche quando fossero ritrovati in istrada e non si giustificasse dal canto loro di essere di propri possessi ,saranno puniti colla stessa pena pecuniarie corporali stabilite nel precedente articolo e nel modo spiegato e se alcuno fosse stato colto diroccando sotto qualsiasi pretesto muri on in difetto non essendo trovato in fragante, si provi dal proprietario del possesso d’essere nel precedente giorno in buon stato e non diroccato, verificandosi il dannificante, incorrerà nella medesima pena.
Si approva.Lepori Regio Prefetto.
Art .15 Qualunque persona fosse colta tirando dei ceci, piselli, fave od altri legumi , mietendo grano , erba in mezzo ai seminati, o rubando orzo in erba, sarà punito colla pena stabilita nell’articolo decimoterzo // e chiunque si trovasse in qualche seminato tuttochè di terreno aperto, mietendo dell’erba sotto pretesto di essere disperso e distratto godendo in questo modo anche del seminato, soggiacerà anche alle stesse pene pecuniarie e corporali suddette e nello stesso modo riguardo ai tenturanti alle stesse penali e pene soggiaceranno coloro che dai proprietari o loro inviati saranno tenturati nei possessi altrui purchè per parte del tenturante si provi l’introduzione mediante un teste presenziale e giuramento suo che in allora il tenturato pagherà tutto il danno che si arbitrerà dal maggiore di prato essersi cagionato fino a quel giorno
Si approva .Lepori Regio Prefetto.
Art .16. Chiunque avesse delle vacche mannalite non eccedenti il numero prescritto dalle leggi, anche quando si conducono con buoi di lavoro .dovranno denunciarsi al barracellato ed essendo domite all’aratro e carro pagheranno il dritto fissato per buoi domiti , essendo però rudi e non domite ai predetti lavori, si pagherà il dritto stabilito pei tori, se alcuno dei vassalli di questo villaggio tenesse tori di negozio, non volendoli denunciare , non sarà tenuto , eseguendone però la denuncia il barrancellato ne pagherà i danni purchè siano imputati nel termine stabilito, corrispondendosi dal proprietario il solito dritto dovrà il valore del bestiame rubato accertarsi con giudizio di esperti.Si approva,Lepori Regio Prefetto.
Art. 17 .Si prescrive che il suono del ritiro da farsi parte del barracellato si eseguirà col campanello esistente, nel magazzino del Monte Granatico e si farà nell’inverno alle ore otto di prima notte e nell’estate// alle ore dieci. Chiunque sarà trovato dopo dato il suddetto segno verrà arrestato, tradotto ai ceppi e pagherà la penale di uno scudo a favore del barracellato, quando però l’arrestato sia di cattiva fama e possa presumersi non avere motivo da girare entro il popolato non sarà all’opposto molestata persona alcuna di probata onestà e di buon nome o servo mandato per parte del padrone per qualche urgenza, lasciandone il buon discernimento al capitano e sua compagnia dei soggetti che si trovassero a quell’ora onde prendere un prudente e savio ripiego
Si approva Lepori Regio Prefetto.
Art. 18 .Chiunque terrà ospiti n casa ,massime se vi pernottassero ,sarà tenuto denunciarli al barracellato ed alla Curia e soggiacerà in caso opposto alle pene penali prescritte dal noto vice regio Editto.
Si approva Lepori Regio Prefetto.
Art. 19 .I prati destinati al bestiame domito ed altri luoghi privilegiati dovranno essere custoditi dalla compagnia barracellare e trovandosi dalli medesimi entro i suddetti prati od altri luoghi passando bestiame rude, dovrà procedere alla tentura ed i pastori o proprietari del bestiame incorreranno nella penali prescritte dalle nuove leggi al titolo delle tenture e machizie.Saranno i tenturanti in obbligo di presentare alla Curia il capo o capi tenturati per procedere essa a tenore delle stesse leggi, in difetto sarà invalida la tentura ed i tenturanti pagheranno ex propriis la sovradetta penale.
Si approva Lepori Regio Prefetto//
Art. 20 Si stabilisce che verificando il barracellato d’avere qualcheduno dannificato nelle fave ,grano. Orzo. legumi od altro che sia a carico della compagnia ,sarà il contravventore assoggettato
non solo al pagamento dlle penali stabilite nelli presenti capitoli ma eziandio avrà la perdita di tutti i danni che a di lui pregiudizio si fossero commessi nei suoi seminati od altri luoghi che dovrebbero corrispondersi dalla massa barracellare non essendo verificati gli autori dei danni e questa perdita si prescrive ad effetto di porre contegno ai vassalli di questo villaggio che volendo rispettare i loro seminati cercano di con fondere le granaglie altrui con pregiudizio di terzi.

Questa pena avrà luogo allorchè giudizialmente sia contestato il debito in modo a riconoscere il danneggiante convinto Lepori Regio Prefetto.
Art. 21 .Si prescrive che il maggiore di prato che annualmente si destina in questo villaggio sia in obbligo di apprezzare tutti di danni che si commettono in tutte le granaglie seminate,vigna od altro, corrispondendoli il dritto di soldi due per ogni apprezzo che farà da sortire questo dritto dal dannificante a cui se li imputerà comprensivamente al danno coll’espressa condizione di essere a peso e carico dello stesso maggiore di prato non solo l’esazione dei danni appurati, ma eziandio il trasporto delle granaglie risultanti dei danni a casa del dannificati, prestandosi la Curia a darli il braccio forse per l’esazione e nel caso vi sia qualche dritto a questa ,l’esigerà dai dannificanti non potendo venir molestato il maggiore di prato per pagamento alcuno alla Curia.,Questo disposto servirà effettivamente per i danni appurati ed indispensabili ed essendo i danni suddetti disputabili// ed oscuri dovrà imputarli alla compagnia barracellare da cui non potrà esigere il dritto fissato di soldi due.
Il Regio Editto 17 7mbre 1836 all’articolo 47 ordina che i danni tutti devono corrispondersi dal barracellato quindi in questa parte il presente articolo si rigetta e si approva in tutto il resto
Lepori Regio Prefetto.
Art.22 .Si dichiara che sia facoltativo in tempo delle messi ai proprietari , non potendo al maggiore di prato accudire all’apprezzo di tutti i danni di far precedere a quello nei loro seminati da un soggetto capace ed il risultato allo stesso maggiore di prato, perchè egli lo imputi a chi di dritto e ne faccia l’esazione e ne esigga a suo favore i dritti nel modo in cui nel precedente articolo.
Si approvca Lepori Regio Prefetto.
Art. 23.Si stabilisce che entrandosi dai particolari in questo villaggio cavalli a pascolare nelle corture aperte delle vidazzoni per la prima volta si pagheranno soldi tre per ogni capo ,per la seconda soldi sei e per la terza ,essendo residivo, si pagheranno reali due e giorni due di carcere,se si trattasse di trovarsi cavalli nelle corture chiuse le quali si intenderanno per tali quando siano per ogni parte circondate dai seminati, senza esservi sentiero battuto, pagheranno per la prima volta
mezzo scudo per ognuno e quattro giorni di carcere, nella seconda la stessa pena e per la terza si formerà la causa di recidiva, applicabili esse penali al barracellato, nel caso poi si facessero le tenture da altri impiegati autorizzati, si divideranno esse penali tra essi e la Curia.//.
Le pene di carcere saranno arbitrarie al giudice nel resto si approva Lepori Regio Prefetto.
Art. 24 .Volendosi dai dannificanti apprezzare nuovamente i danni a loro imputati a giudizio del maggiore di prato o di chi per esso, se si tratta dì opporre essere l’apprezzo alterato o diminuito, lo dovrà eseguire nel preciso termine di giorni tre, se poi si riguarda di riapprezzarsi per l’oggetto di vedere se il danno possa o no rimettersi ugualmente secondo l’altro, lo dovrà eseguire fra giorni quindici dacchè sarà eseguito il primo apprezzo, sotto pena di non avervi più dritto e di restare al primitivo carico.
Si approvar Lepori Regio Prefetto.
Art. 25. Si prescrive ache qualunque vassallo seminasse con buoi altrui starelli tre di grano in meno dovra pagare un quarto di grano al barracellato per la custodia e nel caso che seminasse più di tre starelli pagherà una quarra grano alla medesima compagnia.
Si approva Lepori Regio Prefetto.
Art. 26. Tutti quelli che si troveranno altrimenti o si proverà dì essersi arbitratati a raccogliere ulive dagli alberi altrui, di sradicare od atterrare i cosi detti mullonis, di tagliare fichi d’india o sue foglie, chi taglierà alberi selvatici ed atterrerà gettando pietre le pubbliche fontane, incorreranno nelle penale di reali quattro, applicabile la qual penale, metà a favore dell’accusatore e laltra metà a favore dela Curia,
Si approva senza pregiudizio delle procedure criminali Lepori Regio Prefetto
// Art. 27. Sarà proibito a tutti di mietere grano d’altrui pertinenza per farsi entrata ai grani da loro seminati, senzachè ne abbiano prima ottenuto il permesso dai padroni, sotto pena di pagare i grani tagliati e di soggiacere nella penale di scudi due, applicabile per la metà alla cassa comunale e metà alla Curia e nella penale di reali quattro incorreranno tutti quelli che per passare da un terreno all’altro nel tempo del seminerio attraverserà i grani altrui per farsi luogo le quali penali, basterà il solo giuramento della parte dannificata, essendo proba e veridica.
Si approva nel solo caso che siaci altro passaggio per poter andare alle terre proprie.
Lepori Regio Prefetto.
Art .28 .Finalmente si inibisce in qualunque tempo l’introduzione di qualsiasi genere di bestiame nelle vigne, salvi i buoi per il coltivo delle medesime e per le vindemmie, sotto le stesse pen prescritte per il bestiame.
Lepori Regio Prefetto.
Questi sono i capitoli che il Consiglio Comunitativo, giunta doppia, censore locale, corpo barracellare e fattore baronale unanimemente formarono per questo villaggio ed in fede si sottoscrivono tutti quei membri che solo sanno, non però sottoscrivono tutti gli altri illetterati, segnadosi bensì col segno di croce nei loro nomi.
In fede
croce Antoio Piras sindaco, Sebastiano Frau consigliere .Pietro Cossu consigliere//
Raffaele Pipia Cossu probo, Giorgio Usai probo, Francesco Ignazio Serra capitano,Raffaele Corona miliziano., Francesco Usai Cossu miliziano,,Serafino Frau miliziano, Francesco Fanari miliziano,
don Pietro Paolo Casu consigliere, notaio Stanislao Lai consigliere, Rafaele Sollai consigliere, don Priamo Paderi censore locale, Lorenzo Pisano fattore baronale, Giuseppe Maarrocu probo, Raffaele Siddi probo, don Fedele Dedoni probo, Giovanni Dalmasso probo, Raimondo Pipia probo
notaio Pasquale Desogus segretario
Visti li presenti capitoli il sottoscritto Regio Prefetto li approva colle modificazioni apposte a caduno di essi.
Cagliari li 12 maggio 1837 Lepori Prefetto divisione seconda n.377.
Si approvano provvisoriamente i presenti capitolati nel modo in cui sono stati riformati e colle modificazioni ed aggiunte apposte dal Regio Prefetto della Provincia, fermo rimanendo su tutto ciò che non viene nei medesimi stabilito il disposto del Regio Editto 17 7mbre 1836 ed in questo modo e non altrimenti se ne ordina la pubblicazione e puntuale osservanza, rimettendone dopo pubblicati copia autentica a questa Regia Segreteria di Stato
e di Guerra.
Conservato l’originale nell’Archivio della Comunità onde possa all’occorrenza tenersene visura dal barracellato , da consiglio e dai particolari.
cagliari dal Regio Palazzo li 23 xmbre 1837
De Buri
Pes
Suelli li 20 8bre 1837
Si attesta dal sottoscritto notaio qualmente per mezzo del pubblico banditore Antonio Raimondo Massa si sono pubblicati nei luoghi soliti di questo villaggio li presenti capitoli barracellari in sardo idioma ed alla presenza dei testi Francesco Piseddu e Pasquale Dessi ambi di questo villaggio che non soscrivono per ignorarlo del che.
Pasquale Desogus notaio
La presente copia concorda col suo originale.
Desogus notaio

In data 26 aprile 1838 il Vicere G . Montiglio scrive :
“ordiniamo al Consiglio di Suelli che entro il preciso termine di giorni otto radunatosi a doppia classe ed in unione del censore locale e del giusdicente prenda sull’oggetto suplicato quei concerti che saranno conciliabili colla giustizia ed equità e consuetudine vigente nel villaggio onde fissarsi in giusto e proporzionato dritto barracellare a riguardo delle vigne e legumi di cui trattasi, presentandone con premura il risultato della seduta per la nostra superiore sanzione.
!Il capo barracello di Suelli rinnova le sue suppliche giacchè nella propria rassegnanza non vide provvidenza alcuna esponendo che il nuovo capitolato mandato a provvisoria osservanza sarebbe pregiudizievolissimo al barracellato e Regia Azienda nella parte riguardante i salari stabiliti per le vigne e legumi.
Per le vigne viene fissato il dritto di reali due a cadaun proprietario qualunque sia il numero delli ordini di vite componenti la vigna, quando il vecchio capitolato fissava quello dei denari per cadun ordine di vite e due imbuti grano per ogni trenta ordini.
I legumi poi vennero esonerati da dritto nel nuovo capitolato, quando il vecchio prescriveva doversi pagare un imbuto da qualunqnue proprietario che seminasse qualunque specie di legume e due imbuti fave per ogni starello che seminasse.
Il gravame è notorio ne vi sarebbe proporzione tra il proprietario di cinque o sei vigne composte di mille o tremila ordini e quello di una composta di cinque o sei ordini. I legumi ancora che separatamente domandano custodia domandano altresì’ sia separato salario; poichè non sarebbe
conveniete che ciascuno della compagnia perdesse il suo per custodire l’altrui senza alcuno stipendio”.
Si chiede applicazione del vecchio capitolato per il salario barracellare di vigne e legumi.

3,In Archivio di Stato di Cagliari, nel fondo Intendenza Generale vol 3416 troviamo i conti barracellari.E’ interessante la denuncia dei beni degli abitanti di Suelli:
“Libro della denunce barracellari del villaggio di Suelli eseguite nell’esercizio 1837 per 1838 pendente la capitania dello scrivente Giovanni Dalmasso.
Giuseppe Dalmasso Cordeddu attuaro
Lista dimostrativa delle denuncie del villaggio di Suelli
nomi e cognomi dei denuncianti. case ,buoi, tori, cavalli, giumenti, porci, quelli che seminano con buoi altrui grano in starelli e imbuti,fave in starelli e imbuti ,ordini di viti.
Notaio Mishele Aru 1 goiumenta, 29 ordini di viti
vedova Priama Cordeddu 4 buoi, 1 cavallo ,1 giumenta, fave str 3.8, ordino di viti 40
Lorenzo Pisanu 6 buoi, 1 cavallo, 1 giumento ,fave star 4, ordini di viti 50
reverendo Vicario Parrocchiale 1 cavallo
Sebastiana Pipia Cirina case 1
Emanuele Sollai 2 buoi, 1 giumento
Raffaele Sollai 2 buoi, 1 giumenta ,fave star.8.8, ordini di viti 21
Francesco Furcas buoi 4, giumenti 1 ,fave str1.8, ordini di viti 30
vedova Margarita Cardia case 1 , ordini di viti 12
Raimondo Cordeddu 1 giumento ,fave str 2 ,ordini di viti 30
Rafaele Fenu case 1, grano str .4, fave star.4 ,ordini di viti 10
Antonio Piras 2 giumenti, fave str 1.12 , ordini di viti 50
Antioco Piseddu 1 giumento, fave starelli 4 ,, ordini di viti 4
vedova Pasquala Cossu 4 buoi,, 2 giumenti,, fave star. 4 , ordini di viti 25
Giovanni Serra 1 giumenti, grano star,4 ,fave star.3.8
vedova Barbara Fadda 1 casa
Vincenzo Piga buoi 2, fave star.1.8
Antonio Soi 1 giumento ,fave star,1.8, ordini di viti 2
Francesco Usai Pinna 1 giumento , grano star.4 ,fave starelli 0.12.ordini di viti 9
Salvatore Porru 4 buoi, 1 giumento , fave star.1 , ordini di viti 8
Francesco Armas case 1, fave starelli 2
notaio Pasquale Desogus 1 casa , 1 giumento ,fave star.2 , ordini di viti 26
Antonio Siddi buoi 2, giumenti 1, fave star.1.8.,ordini di viti 7
Giorgio Usai 6 buoi , cavalli1 ,giumenti 2, porci1, fave star. 5,ordini di viti 85
Francesco Taccori buoi 4 , 1 giumento, fave star.1.8 , ordini di viti 18
Francesco Melis giumenti 2, grano star. 4, fave starelli 1 , ordini di viti 5
vedova Isabellanna Serra 1 giumento
Angelo Giuseppe Matzuzi buoi 6, fave star.3.8 .ordini di viti 35
Antioco Maltesu giumenti 2, fave star. 1.8
Vincenzo Matzuzi buoi 4, giumenti 1 ,fave star.6 ,ordini di viti 100
vedova Luigia Serra 4 buoi, giumenti 2 ,fave star.2.8, ordini di viti 50
vedova Pasquala Arba 4 buoi, 1 giumento ,fave star.1, ordini di viti 10
Francesco Ledda case 1, fave star.1 ,ordini di viti 8
Pasquale Dessi giumenti 1, fave star.1 , ordini di viti 14
Battusta Melias case 1, fave star.1
Antioco Dessi case 1, fave star. 1
Giovanni Correllas case 1,fave star. 1
don Pietro Paolo Casu 40 buoi( sic), 5 cavalli, 6 giumenti, fave star. 20, ordini di viti 100
Rafaele Corona 8 buoi, cavalli 1, giumenti 2, fave star.4 ,ordini di viti 150
Sisigno(sic)) Casu 2 buoi, 1 cavallo, fave star.2 , ordini di viti 18
Giovanni Mura case 1 ,fave star.2
Raffaele Pipia Frau giumenti 1, fave star.1
don Giovanni Demuru 2 buoi, 2 tori, 1 cavallo 1 giumento, fave star.5 ,ordini di viti 25
Antonio Marras case 1 ,fave star.1
don Salvatore Angelo Ruda 8 buoi ,1 cavallo, 1 giumento, fave star.,5
Raimondo Pipia 2 buoi, 1 cavallo, 1 giumento, fave star.3.8 ,ordini di viti 38
Rafaele Mereu 4 buoi, 1 giumento fave star.1.8 , ordini di viti 45
Giuseppe Sanna 2 buoi, 1 giumento, fave star.1.8, ordini di viti 6
Efisio Cirina 4 buoi, fave star. 3.8, ordini di viti 30
Emanuele Melis 4 buoi, 1 giumento, porci 1 fave star. 7.8 , ordini di viti 60
Francesco Manca 1 giumento ,fave star.0.8 ,ordini di viti 16
Giuseppa Salis 2 buoi, 2 giumenti, fave star.2 ,ordini di viti 6
Salvatore Lecca 2 buoi ,1 giumento, fave star.2.8,ordini di viti 7
vedova Vittoria Porru 1 giumento,ordini di viti 5
Priamo Cossu Mereu 4 buoi ,1 giumento, fave star.3, ordini di viti 60
Serafino Paxi 4 buoi, 1 giumento, fave star.3,ordini di viti 16
vedova Grazia Frau 1 giumento,ordini di viti 6
Priamo Cirina 4 buoi, 1 giumento, fave star.3,ordini di viti 35
Giovanni Mereu giumento 1, grano star.4 ,fave star.1,ordini di viti 25
Antioco Mereu Murgia giumento 1
Emanuele Currelli —-
don Fedele Dedoni 8 buoi, 2 giumenti ,fave star.7,ordini di viti 110
Stanislao Pili 1 cavallo ,1 giumento, favestar. 0.8 ,ordini di viti 10
Rafaele Cirina Erriu 1 cavallo, 1 giumento, fave star.1
Gimilano Boi 1 cavallo, 1 giumento, fave star.2,ordini di viti 8
Pietro Cossu 1 cavallo ,1 giumento ,fave star.1 ,ordini di viti 18
Francesco Piseddu casa 1, grano star.4, ordini di viti 3
notaio Giorgio Lai buoi 8, cavalli 2, giumenti 1 ,fave star.6,ordini di viti 60
Giovanni Dalmasso buoi 12 ,.cavallo 1 ,giumenti 3, fave starelli 10, ordini di viti 150
Giuseppe Dalmasso Pisano 4 buoi ,4 tori, 1 cavallo, 1 giumento, fave star. 4,. ordini di viti 50
Antonio Raimondo Frau 1 cavallo, fave star.1 , ordini di viti 3
Giovanni Boi casa 1, fave star. 2
Priamo Piseddu cavalli 1 giumenti,. ordini di viti 35
Serafino Frau casa 1
Luigi Sollai 1 cavallo ,1 giumento, grano star.4, fave star. 2,ordini di viti 7
Raffaele Lecca casa 1 ,fave star.0.8
vedova Rita Serra 1 giumento, grano 4, fave star.1.8 , ordini di viti 8
Giovanni Bassella (bassulla? ) giumenti 1 , ordini di viti 7
Giovanni Porru buoi 2 ,giumenti 2, porci 1, fave star.2 , ordini di viti 14
Francesco Cirina Frau 1 cavallo
Raffaele Mocci 1 giumento ,fave star.1
Sisigno (sic) Pitzalis porci 1 ,fave star. 0.8
Francesco Frongia cavalli 1, fave star.1
Sebastiano Frau giumenti 1 ,grano star. 4,ordini di viti 45
don Priamo Paderi buoi 8 ,tori 4, cavalli 2, giumenti 5, fave star.4 ,ordini di viti 174
Giuseppe Pruneddu cavalli 1, grano 4
Raffaele Soi casa 1, grano star. 4.
Seguono quelli che non hanno denunciato:
Pasquale Pipia Cirina giumento 1,grano star. 4 ,fave star. 1
Francesco Pipia Castangia giumenti 1 ,grano star.4 ,ordini di viti 13
Raffaele Melis Brabotta casa 1, fave star. 1
Giuseppe Ignazio Cirina casa 1
Emanuele Serra casa 1
Francesco Cucu giumenti 1 ,fave star. 2,ordini di viti 27
Sisigno Turnu giumenti 1
Salvatore Sanna casa 1
Vincenzo Fadda cavalli 1 ,fave star. 1
Raffaele Atzori cavalli 1
Giovanni Carta buoi 2, fave star.1, ordini di viti 12
Giuseppe Piras casa 1, fave star. 2
Priamo Cossu Caredda buoi 2, cavalli 1, fave star.1,ordini di viti 16
//Giorgio Pili giumenti 1, fave star. 1
Giuseppe Carta cavalli 1 ,fave star.1
Giacomo Maltisu fave star.1,ordini di viti 10
Raffaele Massa casa 1 ,grano star.4 ,fave star.1,ordini di viti 4
Giorgio Taccori casa 1, fave star. 3.8,ordini di viti 20
Antonio Serra giumenti 1
Raffaele Pipia Cossu buoi 2 ,fave star.2 ,ordini di viti 24
Francesco Piras buoi 2, fave star. 2
signor(sic) Raffaele Siddi buoi 10, tori 2, cavalli 2, giumenti 2, fave star.8 ,ordini di viti 90
Rosa Vacca casa 1, grano star. 4
signora Marianna Siddi casa 1
Serafino Murgia giumenti 2
Angelo Maxia cavalli 1
Battista Fenu 2 buoi, 1 giumenti, fave star. 1,ordini di viti 24
Raimondo Fenu casa 1 ,fave star.1.8,ordini di viti 40
Giuseppe Frau Arba casa 1
notaio Stanislao Lai buoi 6, cavalli 1, giumenti 2, fave star.6 ,ordini di viti 170
Francesco Cirina giumenti 1 ,fave star.1.8
Giovanni Coraddu cavalli 1
Giuseppe Domenico Carta giumenti 1
Floriano Piras case 1 ,grano star.4
Davide Murru cavalli 1, ordini di viti 9
Francesco Michele Gessa 2 buoi, cavalli 4, giumenti 1 ,fave star. 2,ordini di viti 20
Pasquala Pisano case 1, fave star.8 ,ordini di viti 8
vedova Raffaela Tacori casa 1
Francesco Milis Masala casa 1 ,grano star.4, fave star. 8
speciale Giuseppe Papi cavalli 1, giumenti 1, fave star.8
Giovanni Marrocu giumenti 1
Priamo Farris giumenti 1
Giovanni Cirina casa 1, fave star.1
Giuseppe Casu giumenti 1, grano star.4, fave star. 0.8
Antonio Fenu casa 1
Davidde(sic) Trincas casa 1, fave star.1 ,ordini di viti 9
Efissio Matza fave star.1.ordini di viti 11
Francesco Dessi casa 1 ,fave star.1 .ordini di viti 5
Pietro Antonio Maltesu giumenti 1 ,grano str. 4
Antonio Chineddu buoi 2, fave star. 1 ,ordini di viti 11
Francesco Atzori giumenti 1 ,grano star.4
Antonio Tronci cavalli 1, fave star.1, ordini di viti 9
Efisio Stori cavalli 1, fave star .1 , ordini di viti 15
Antonio Massa casa 1 ,fave star 8, ordini di viti 6
Francesco Ignazio Serra buoi 2, giumenti 1 ,fave star.1 , ordini di viti 30
Giuseppe Ignazio Mattana giumenti 1, ordini di viti 6
Pasquale Caredda casa 1
Sebastiano Fadda casa 1
Giuseppe Contis casa 1
Giuseppe Schirru casa 1
Priamo Pipia giumenti 1
Raffaele Melis Loi casa 1 ,fave starelli 0.8
Francesco Pipia Paxi buoi 2 ,giumenti 2, fave star.2, ordini di viti 30
reverendo Efisio Schirru casa 1, grano star.4, fave star. 2
Antonio Ignazio Lai buoi 2, giumenti 2 fave star.1.8
signor(sic) Giuseppe Marrocu buoi 18, cavalli 2, giumenti 3, fave star.10, ordini di viti 180
Vincenzo Lai giumenti 1, fave star. 2.8, ordini di viti 30
reverendo Giorgio Fenu casa 1, fave star.1,ordini di viti 16
Rafaele Comina casa 1
Antonio Casu cavalli 1 giumenti 1, fave star .5 ,ordini di viti 70
Giuseppe Cucu casa 1 ,grano star.4, ordini di viti 12
Francesco Sanna casa 1 ,fave starelli 0.8 , ordini di viti4
Francesco Paxi buoi 2, giumenti 1, fave starelli 1 , ordini di viti 10
Francesco Caredda giumenti 1, grano star. 4 ,fave star.1.8 , ordini di viti13
Pietro Piseddu casa 1. fave starelli 0.8 , ordini di viti 4
Salvatore Siddi buoi 2, giumenti 1, fave star.1 , ordini di viti 3
Angelo Stera(sic) casa 1, fave star.1
Salvatore Stera giumenti 1 ,fave star. 1
Pietro Antioco Farris giumenti 1, fave star.0.8
vedova Marianna Littera buoi 4, giumenti 1, fave star,2 , ordini di viti 28
Giuseppe Ignazio Paxi case 1 ,grano star. 4, fave star.1 ,ordini di viti 20
Antonio Giuseppe Mura casa 1, ordini di viti 5
Efisio Paxi buoi 4, fave star.2, ordini di viti 3
Raffaele Cucu buoi 2 .giumenti 1 ,fave star.2, ordini di viti 8

Addì 13 dicembre 1837 Suelli
Per dritto di Monte Granatico grano starelli 48
Si certifica dai sottoscritti capitano di barrancelli ed attuaro qualmente per ogni corpo di casa si paga soldi cinque ,per ogni giogho(sic) domito una quarra grano e reali due in denaro, per ogni giogho di tori un quarto grano, per ogni cavallo reali due ,per ogni giumento soldi cinque ,per ogni porco mannalle (sic) mezzo reale, quelli che seminano a buoi altrui fino a tre starelli un quarto, tre starelli in su pagano una quarra grano e finalmente ogni proprietario di vigne deve pagare reali due
In fede Giuseppe Dalmasso Cordedda attuaro
Ristretto dei conti dei dritti barrancellari del villaggio di Suelli pr l’esercizio 1837 e pel 1838 pendenti la capitania di Giovanni Dalmasso
quota in grano starelli imbuti
per 133 paia di buoi domiti 66.8
per sei paia di tori 3
per quelli che seminano con buoi altrui 6.8
per dritto del monte granaticio 3
totale starelli 79
spetta alla Regia quinta str 15.13
Quota in denaro in lire
per 52 case lire 13
per 133 paia di buoi domiti lire 66.10
per 46 cavalli lire 23
per 129 giumenti lire 32.5
per 4 porci soldi 10
per 102 proprietari di vigne lire 51
totale lire 186
Spetta alla Regia Quinta lire 37.5
Addi 20 dicembre 1837 Suelli, si certifca dai sottoscritti capitano ed attuaro qualmente da conti precedenti ed estratti dalle tabelle unite risulta spettare alla alla Regia Quinta per il presente esercizio starelli 15 ed imbuti 13 grano e lire 37 e cinque soldi in denaro
In fede Giovanni Dalmasso
Giuseppe Dalmasso attuaro
visto Sanna… Delegato”.

4. In Archivio di Stato di Cagliari(A.S.C.), nel Fondo Addis . 3/3.3 vi sono alcuni documenti concernenti i Capitoli di grazia di Suelli concessi il 20 luglio 1564 dall’ Arcivescovo di Cagliari Antonio Parragues de Castillejo quale barone di Suelli e san Pantaleo e poi confermati dai successori:

“Capitulos confirmados delos illustrissimos y reverendissimos arzopisbos de Caller a los vassallos dela villa de Suelly.
Capitulos firmados por el illustre Antonio Parragues de Castillejo arzopisbo de Caller& delos vassallos dela villa de Suelli
haviendo buelto el illustre y reverendo senor don Antonio Parragues de Castillejo del sacro concilio tridentino y por haver muchas expensas en dicha hida y buelta y residencia hecha, ha pedido susidio moderado alos eclesiasticos y por lo semejante entende pedir alos vassallos dela villa de Suelli donasion por socorre y ajudar a dichas espensas y no pudiendo por el intemperio de ayre haver persona muy comoda y sufisiente, confiando dela abilidad del padre fray Luis Grec , por comission y orden de su senoria, se ha transferido en la dicha villa de Suelli per pedir dicha donassion a dichos vassallos , los quales son contentos hazer dicha donassion en la manera y forma siguiente
Et primo que dichos vassallos hasen donacion de mil estareles de trigo a su senoria pagadores en tres anos ,entendiendose que en estas heras del presente anno mil quinientos sessenta y quatro,
daran trecentos treinta y tres estarels de trigo y seis embudos y en las heras del anno subsiguiente que sera mil quinientos sesenta y sinco daran otros trecsientos treinta y tres estareles y seys selemines y en las otras heras del ano mil quinientos sessenta y seis daran los restantes trecientos treinta y tres estareles y seis selemins// de trigo a cumplimiento delos suso dichos mil estareles de trigo
et primo haze gracia y confirma que cada un vassallo no pague mas de nueve sueldos por feudo cada ano segun hasta agora han pagado y assi quiere que les sea observado en adelante.
Ittem por lo semejante cada un vassallo pague ., como hasta, aqui han pagado , por donativo medio estarel de trigo y medio de sevada y quiere que en adelante les sea observado.
Ittem mas que no teniendo el vassallo sevada por pagar el dicho medio estarel, pueda pagar en lugar de aquel un quarto de trigo, jurando empero que no tienen sevada ni pueden haver en villa
Ittem que como cada un vassallo sea obligado pagar dos gallinas que no pague mas aquellas y jurando que no tiene gallinas pague en lugar de cada una gallina dos sueldos
Item que no pueda haver cada un vassallo mas de un viaje y medio a dicho senor francos sin pagar cosa alguna entendiendose el vassallo que tendra bueyes y no teniendo menester dicho senor arzobispo el viaje y medio en lugar de aquellos per vassallo treinta sueldos.
Item mas les haze gracia a dichos vassallos que por el esbarbajo delas obejas no les tomara mas de un carnero de un ano en arriba por cada sinquenta de obejas, lo qual hayan de pagar en el mes de noviembre y que pasando las obejas de ciento sinquenta no puedan pagar mas de tres carneros y no tenendolas que paguen dies sueldos por cada un carnero.
Item que por el esbarbajo de cochinos no puedan pagar mas de veinte , uno al tiempo del esbarbajo , en qualquiera parte que engorden.
Item que no puedan pagar sino lo acostumbrado sinco sueldos per cuba, per derecho de barrena eo puntarolo
Item les haze gracia que el vassallo que no tendra dinero pueda pagar el feudo en trigo a dos sueldos menos del afforo y por lo se// mejante, una cherda de paja qui entendra hera, y sea la cherda conforme ala hera.
Item haze graçia que si alguno querrà entrar vassallo de dicha villa,sea franco per tres anos, con esto que de fiança que harà casa y principiarà vigna y si en el termino de dichos tres annos no haya hecho casa y principiado vigna, la fiança pague todo el derecho, que suele pagar cada vassallo por dichos tres annos.
Item quiere su senoria y entiende que siete quintales de queso hagan un viaje y si por caso llevasse mas de siete quintales, les sea pagado lo de mas como serà jusgado,
Los quales capitulos el dicho illustre y reverendo senor arzobispo promete observar y segun aquellos estan continuados y por mas fuerça y valididad de todas las sobredichas cosas, assi lo firma y jura y por que ala presente firma se de llena fè si sotoscrive y firmarà su senoria poniendo el sello de sus armas segun en semejantes autos se acostumbra.Hecho en Caller en el Palacio Arzobispal a veinte de julio ano mil quinientos sessenta y quatro.,
Antonio Parraguez de Castillejo arzobispo de Caller y Obispo de Suelly
de mandato suae illustrissimae et revrendissimae dominationis Antonius Atzorius canonicus. calaritanus. et eiusdem reverendissimae domus secretarius.”
Seguono poi le conferme degli arcivescovi successori:
“Nos don Franciscus Peres per la gracia de Dios y dela Santa Sede apostolica arzobispo de Caller y obispo delas uniones y senor delas villas de Suelly y San Pantaleo.per la presente confirmamos y prometemos servar y guardar a vos nuestros vassallos todas las gracias contenidas en esta presente; antemas queremos y mandamos que nuestros offisiales y ministros les guarden// y cumplan sus praticas, tassas y costumbres que hasta aqui han tenido y usado declarando que guarden salvos y illesos los derechos de dichos vassallos y de nuestro procurador dela Mensa en lo tocante, ala litte que vierte ante nos sobre los presentes que suelen pagarnos las tres fiestas del ano y en ello queremos se estè a justiçia. En fè delas quales cosas serà la presente sotoescrita de nuestra mano y sellada de nuestro sello,
Hoy en Caller viernes a quinze de julio de mil quinientos setenta y sinco
fray archiepiscopo calaritanus
Sua administratio illustrissima y reverendissima de mandato mihi Augustino Sabater notarius et curiae archiepiscopalis callari secretario”.
In data Cagliari 17 marzo 1579 don Gaspar Vincenso Novella conferma ,sempre “de mandato “del notaio Agustinus Sabater.
A Suelli il primo maggio 1588 Franciscus del Val archiepiscopus Callaritanus et episcopus Suellensis conferma,: il notaio è Augustinus Sabater.
In Suelli il 27 aprile 1597 conferma l’arcivescovo Alosnso Lasso Sedegno; il notaio è Joanes Spada notarius et scriba per Augustinus.Sabater notario
Il giorno 29 aprile 1606 in Suelli si roga la conferma per conto dell’arcivescovo don Francisco de Esquivel, :il notaio è Joannes Spada notarius et secretarius.
Don Ambros Machin conferma le grazie in Cagliari , il 4 dicembre 1623
:il notaio è il discreto Antonius Jaume.
In Cagliari nel Palazzo arcivescovile, in data 29 ottobre 1642 Bernardo dela Cabra conferma; il è Gaspar Sirigu.
Il due marzo 1658 don Pedro de Vico conferma le grazie ai vassalli di Suelli;il notaio è Didacus Pichy.
Il giorno 7 febbraio 1680 la da Cagliari il notaio Joannes Antiochus Cathetolu. roga la conferma per l’arcivescovo .
In data Cagliari 25 agosto 1684 il notaio don Francisco de Artzaga segretario. Roga la conferma per conto dell’Arcivescovo pro tempore.
I capitoli feudali concessi dall’arcivescovo Parraques de Castillejo “in pergamino exarata”, con le conferme furono da Petrum Simonen Dessi notaio pubblico di Suelli “bene fideliter adque legaliter” dal suo originale conservato nell’archivio della Cattedrale Chiesa di Suelli, “virtute provisionis in calce memorialis oblati per Antiochum Cedda et Binturinum Cadeddu sindicos iam dictae villae factae ab jure utroque doctore Antoni Cani consultore abstracta” .Fa fede Petrus Simon Dessi in data 3 novembre 1684 ..
Il 29 settembre 1747 Juan Baptista Jayna notaio apostolico , scrivano ed uno degli officiali della Cancelleria della Curia e Mensa arcivescovile di Cagliari ,fa fede di come il reverendo Joseph Martin maggiordomo dell’arcivescovo Juan Josepeh Paulo Costancio Falleti ha esibito una copia in forma legale dei capitoli feudali firmati dall’arcivescovo Antonio Parraques de Castillejo, custodita nella Cassa delle tre chiavi della chiesa Cattedrale di Suelli “y me tiene instado por justos fines” che in nome del maggiordomo distese copia uguale da quella, fedelmente, che consta in tre fogli e mezzo, traslato da idioma catalano in spagnolo “por ser mas intelligible”.

Un altro documento ,sempre nello stesso fondo Ovidio Addis 3/3 , presente nell’Archivio di Stato di Cagliari., tratta di una richiesta dei vassalli di Suelli sullla introduzione del bestiame forestiero in Suelli, ma solo dopo la raccolta ultimata nelle aie:
“Memorial de los vassallos de la villa de Suelly en que piden al Illustrissimo y reverendissimo senor don Alonso Lasso Cedegno Arzozbispo de Caller les otorguie la gracias de no entrar bestiar forastero asta estar los frutos en las heras por el mucho dano que se siegue y se decreto que si en 28 abril 1597.
Illustrissimo y reverendissimo senor arzobisbo de Caller y Obispo delas uniones senor dela baronia de Suelly y San Pantaleo
Lo que los humildes vassallos dela villa de Suelli suplican a V,S.,a en gracia les quiera conceder por gracia en concervar el uso y costumbre que tienen de que por razon que tiene grandissimos danos del bestiar que entran de fuera, hoy ala villa que por esso siendo del agrado de V.S.a les mande conceder en graçia como han dicho de que no entre bestiar alguno forastero, hasta que los trigos y demas sembrados sean recogidos en las heras, decretandoles el presente en la forma acostumbrada &suplicant omni meliori modo&
Que si lo susplicado no es contra costumbre que se observe como se pide hoy en la villa de Suelli, a veinte y ocho de abril mil quinientos noventa y siete.
Alonzo Arzobisbo de Caller
Confirmamos lo mismo que provehio muestro antecessor, el illustrissimo arzobisbo Don Alonso Lasso Cedegno, hoy en Suelli a veinte y nueve de abril mil seiçientos y seis
Francisco de Squivel Archiepiscopus calaritanus
Joannes Spada notarius et scriba per Augustino Sabater notario et curiae archiepiscopalis calari secretarius
Jaonens Spada notarius et secretarius
Confirmamos lo mesmo que provehio nuestro antecessor el ill.mo Arzobisbo Don Franicisco Desquivel , hoy en Caller a los quatro del mes de deziembre de mil seicientos veinte y siete
Don fray Ambros Machin arzobisbo de Caller
Confirmamos lo mismo que provehio nuestro antecessor el illustrissimo arzobisbo don fray Ambros Machin, hoy en nuestro Palacio Arzobisbal de Caller alos ocho de agosto de mil seiscientos quarenta y siete
Bernardo arzobisbo de Caller
Didacus Pichi notario per Sirigu
Confirmamos lo provehio nuestro antecessor el illustrissimo don Bernardo dela Cabra arzobisbo de Caller en en nuestro Palacio arzobispal de Caller a los dos de mayo mil seicientos sinquenta y ocho
El arzobispo de Caller Didacus Pichi curiae et mensae archiepiscopalis calaritanae notarius et secretarius
Praemissis proprio calamo scriptis fidem facit Petrus Simon Dessi publicus notarius in oppido Suelli degens haec proprio calamo subscribens
Yo infrascrito escrivano publico por autoridad apostolica y otro de los offisiales dela cansilleria dela Curia y Mensa arzobispal calaritana, atesto de como el reverendo Joseph Martin mayordomo del Excelentissimo y reverendissimo senor Don Juan Joseph Martin mayordomo del excelentissimo y reverendissimo senor don Juan Joseph Paulo Constancio Falleti meritisimo Arzobispo de Caller, obispo de Iglesias ,de Suelli y mas obispados unidos, ha exhibido en mi poder una copia en forma legal, de un memorial que presentaron los vassallos dela villa de Suelli al hoy quondam illustrissimo y reverendissimo Senor don Alonso Lasso Sedegno arzobispo era de Caller y mas uniones suplicandole de gracia , el que mientras// no estuviessen recogidos en las heras los trigos y demas sembrados no entrasse bestiar alguno forastero con la proviçion al pie de dicho illustrissimo y reverendissimo senor arzobispo y varias confirmaciones al dorço de diversos illustrissimos y reverendissimos senores arzobispos de Caller, sus subcesssores y lo que dise hallarse archivada y custodiada en la arca de las tres llaves dela Cathedral Iglesia dela dicha villa de Suelli y me tiene instado por sus justos fines en dicho nombre de mayordomo extrajesse copia igual de aquella, segun que en effecto tengo sacado el presente transunto escrito de propria mano en la ajunta oja en hasta major el que fielmente por mi comprobado concuerda con la referida copia desu primera hasta la ultima linea haviendo pero trasladado de idioma cathalano en espagnola(substancia en nada mudada) lo contenido de dicho memorial y su provision tantum per hallarse escrito en dicha copia en la referida idioma cathelana y lo demas en lengua espagnola y latina respective y se ha redusido a una mesma idioma espagnola por instancia de dicho reverendo mayordomo por ser mas intelligible e usual dela cathelana, lo testimonio delo qual lo firmo de mi mano y pongo el solito signo de mis instrumentos
Caller y setiembre 29 de 1747 anno
en testmonio de verdad
Juan Baptista Jayna notario apostolico”.

-In Archivio di Stato di Cagliari, Regio Demanio,Archivio Feudale, vol.106 troviamo i documenti che interessano il riscatto della Baronia di Suelli e San Pantaleo. Con la Carta Reale del 19 dicembre 1835 i feudatari devono presentare una denuncia delle terre e dei diritti feudali e delle spese del feudo..I consigli Comunitativi devono fare le “osservazioni” che giudicano favorevoili ai propri interessi. La Regia Delegazione, su queste basi, delibera,
In primo luogo a Suelli sono iscriti seguenti terreni del” demanio baronale assoluto e riservato “:
terreni aperti starelli 184
salto Planu de Gruxi starelli 100.
La Regia Delegazione delibera “doversi inscrivere come comunalie di privata proprietà, feudali solamente in quanto devono sottostare alle feudali prestazioni i di contro terreni:
vidazzone doppia starelli 1850(secondo il Comune star.4 mila). In questa estensione sono comprese le proprietà private di chiusi e vigne. Manca di prato e vi si supplisce con creare un prato temporario nel maggese vulgo pabarili”.
I diritti feudali sono i seguenti
“quello denominato del grano di tre quarti di questa specie a carico di ciascun vassallo. L’altro del feudo e gallina di soldi sedici per ciascuna testa di vassallo ammogliato o possidente, ciò come opportunamente nota la Giunta che sia abile al pagamento e la prestazione fissa di paglia dedl feudo e di gallina di lire 138 .10 da ripartirsi tra vassalli”.
La denuncia del prodotto dei beni particolari del demanio particolare del barone non che gli altri dritti sono in questi termini:
“Prodotto seminerio che si paga dai fittavoli che seminano nei 184 starelli che il Barone possieede in Suelli starelli 90
affitto planu de gruxi lire 22.10
prodotto del feudo di grano starelli 54
dritto fisso di paglia, del feudo e gallina lire 138.10”.Secondo la Giunta di Suelli l’affitto di starelli 184 terreno demaniale, notando non solersi esigere constantemente ma quando l’annata favorisce ed il raccolto è piuttosto abbondante che scarso”.Alla Regia Delegazione “è sembrata di niun valore tale osservazione”.

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