Categoria : storia

Regie Provisioni a cura di Paolo Amat di San Filippo

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ASCa, Vol. 28 (1/4-12/10/1806)

17/7/1806 – carte 62 bis e 63 – Regolamento per gli armatori in Corsa contro i Barbareschi.

I – Il primo oggetto del Corsale sarà di non impegnare la bandiera per non rendersi meritevole di un rigoroso castigo, e quindi di non attaccare il nemico che colla possibilità di vincere.

II – Riuscendo di predare qualche legno nemico deve tanto il capitano, quanto il rimanente dell’equipaggio del Corsale comportarsi verso i prigionieri di guerra con tutta la dovuta umanità, somministrar loro il cibo, e tutto il necessario in sufficiente quantità, non toglier loro i vestimenti, e non usar coi medesimi superfluo rigore, ma solamente quanto basti per non mettere in pericolo il bastimento: se fra tali prigionieri di Guerra si trovassero feriti, in tal caso per dovere d’umanità si userà la cura possible per la loro guarigione, e non potranno in verun modo cedere tali prigionieri pria di riportar la declaratoria della legittimità della preda.

III – Seguita la resa del nemico, lo scrivano con due altri del bordo del predatore si porterà a bordo del bastimento predato, e chiamato il Padrone, e lo scrivano si farà consegnare le chiavi tutte, e le scritture, che avrà a bordo, le sigillerà in un sacco, o cassetta, ed in seguito passerà a raccogliere quanto esista a bordo, con fare un inventaro sottoscritto non meno dallo scrivano del bastimento predatore, che dall’altro, prendendo le opportune misure, affinchè il carico sia gelosamente custodito.

IV – Il capitano predatore dovrà lasciar a bordo del bastimento predato le carte sigillate, e due almeno degli altri marinai ufficiali di bordo, compreso il capitano, sotto pena della privazione della metà della preda applicabile a sovvenire le famiglie degli armatori, e principalmente di quelli, che fossero stati uccisi, feriti, o fatti prigionieri nella forma che crederà più propria.

V – Sarà proibito al capitano, ed a tutte le persone dell’equipaggio dell’armatore di prendere cosa alcuna di quanto si troverà nel bastimento predato, sotto pena d’essere puniti come rei di furto, e di perdere la porzione che potrebbe pertornar loro nella preda, la quale cederà agli altri, e si dividerà tra essi ugualmente, coll’avvertenza, che se ne assegnerà unaa duplice porzione al denunziatore.

VI – Non potranno gli armatori condurre le prede in porti di potenze straniere, né in altri porti del Regno che in questo di Cagliari, se non che vi fossero costretti dal cattivo tempo, o da altre circostasnze, ed in tal caso non potranno esservi ammessi in pratica, e dovranno proseguire il loro viaggio per questo porto subito che potranno così eseguire.

VII – Qualore deliberassero di proseguire il Corso dovranno mandare la preda al più presto in questo porto coll’inventaro, ed altri recapiti necessari.

VIII – Condotta la preda in detto porto, ed osservate le solite regole di sanità, si dovrà presentare immediatamente colle suddette carte alla Capitania Generale, da cui si destineranno le guardie, si formerà il processo verbale, si riconosceranno gli effetti predati dall’inventaro, si descriveranno quelli che potrebbero esservi omessi, e si certificherà il tutto al piede di detto inventaro, e dovrà quell’atto esser sottoscritto da due scrivani, e da chi vi procederà, indi si deverrà alle interrogazioni da farsi al capitano, e persone dell’equipaggio, e si sentiranno in contradditorio sulla legittimità della preda I due capitani, ed altri interessati, che potessero presentarsi, riducendo le loro allegazioni sommariamente in scritto.

IX – Le sentenze sulla legittimità della preda verranno proferte dalla Capitania Generale, e sintantoché sia proferta la sentenza non potranno i Corsali disporre in verun modo delle cose predate, se non che vi fosse pericolo, che potessero guastarsi, in qual caso fattone l’estimo se ne potrà ordinare la vendita, con che se ne depositi il prezzo.

X – Resta vietato ai Corsali di offrire danari, né altri effetti a veruno di quelli che fossero a bordo del bastimento arrestato perché dichiarino esser le mercanzie degli inimici, o per qualsivoglia altro fine, e venendo a scoprire in ciò trasgressione, se l’attestazione risultasse falsa, saranno castigati corporalmente, oltre la rifazione dei danni, e se fosse vera, perderà la robba predata che verrà applicata come sovra al § 4.

XI – Resta vietato al predatore di concertarsi col Padrone o Sopracarico del bastimento predato per lasciarlo continuare il viaggio liberamente, come pure di sbarcare passaggieri ancorché sudditi di potenza neutrale, od alleata, sotto pena di pagare il doppio di quanto avranno ricevuto, applicabile come nel § 4, e sotto una pena corporale a S.M.tà arbitraria.

XII – Osservando un armatore, che qualche legno con sardo paviglione fosse inseguito da Corsali nemici, dovrà accorrere per liberarlo, e se mai fosse stato già predato, e loro riuscisse di riprenderlo se fossero passate le 24 ore dal tempo in cui fu predato, apparterrà al ripredatore; se però non fossero scores le 24 ore, in tal caso non gli apparterrà che il terzo della cosa ripredata.

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